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La regola primitiva

69: Dei fratelli sposati


69. Se uomini sposati chiedono di essere ammessi a partecipare alla confraternita, ai benefici e alle devozioni della casa, vi consentiamo di accoglierli alle seguenti condizioni: che dopo la loro morte il marito e la moglie lascino una parte dei loro beni e tutto ciò che hanno acquisito dal momento dell’ingresso nell’Ordine; che conducano nel frattempo vita onesta e si sforzino di ben comportarsi nel confronti dei fratelli; che non indossino il mantello o altre vesti di color bianco; inoltre qualora muoiano prima della consorte, una parte dei beni andrà ai fratelli e l’altra alla moglie affinché possa mantenersi finché rimane in vita; inoltre non riteniamo giusto che tali confratelli3 debbano condividere la casa con i fratelli che hanno fatto voto di castità dinanzi a Dio.

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