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I capitoli ordinari

416 – 543: Punizioni


416. Queste sono le punizioni che possono essere inflitte ai fratelli che le hanno meritate. La prima è l’espulsione dalla casa, che Dio salvi i fratelli. – La seconda è la perdita dell’abito. – La terza è quando a un fratello viene lasciato l’abito per amore di Dio. – La quarta sono due giorni o tre giorni la prima settimana. – La quinta è quando un fratello viene privato di tutto tranne l’abito, ovvero due giorni. – La sesta è un giorno. – La settimana è il venerdì. – L’ottava è a giudizio del cappellano. – La nona è l’assoluzione. – La decima è il deferimento ad un’altra autorità.
417. La prima è l’espulsione perpetua dalla casa.
Può essere comminata ad un fratello, per nove cause, di cui la prima è la simonia. Ovvero quando un fratello è accolto nella casa del Tempio, in seguito a regalie o promesse fatte da lui stesso o da un altro per suo conto; Dio non lo voglia, poiché chiunque venga riconosciuto colpevole di essere entrato nella casa i tal modo deve esserne scacciato; e colui che gli ha assegnato l’abito in quel modo lo perderà, e perderà la dignità del comando e la facoltà di assegnare l’abito del Tempio; e tutti quei fratelli che hanno acconsentito ad assegnare l’abito in tal modo, se lo hanno fatto in mala fede, perderanno l’abito e non potranno mai più nominare nuovi fratelli.
418. La seconda è se un fratello rivela le decisione del capitolo a una persona. Fosse anche un fratello, che non era presente alla riunione.
La terza è se un fratello uccide un cristiano o una cristiana.
La quarta è se un fratello si macchia del sordido e fetido peccato di sodomia, che è tanto sordido, fetido e orribile da non dover essere neppure nominato.
La quinta è se un fratello fa comunella con un altro fratello o con più d’uno; infatti un uomo non può fare comunella da solo.
419. La sesta è se un fratello fugge dal campo per paura dei Saraceni, quando sventola ancora lo stendardo bicolore, e abbandona il gonfalone. E ciò vale per i cavalieri e per i sergenti che portano la spada. Ma un sergente disarmato, laddove senta in cuor suo di non poter essere d’aiuto, né di alcuna utilità in quel luogo, può ritirarsi nelle retrovie senza nuocere alla casa. Ma un fratello cavaliere non può comportarsi in tal modo, armato o meno che sia; poiché non gli è consentito di abbandonare il gonfalone senza averne ricevuto l’ordine, neppure se è ferito, né per alcun altro motivo.
420. Tuttavia se un fratello cavaliere o sergente è ferito tanto da non essere in grado di fare il proprio dovere, può chiedere o far chiedere per suo conto, il permesso di ritirarsi; e il maresciallo, o chi ne fa le veci, deve concederlo al fratello ferito o a quello che lo domanda per suo conto, e avendo ottenuto il permesso il fratello ferito può ritirarsi senza nuocere alla casa. E se accade che un cavaliere o un sergente si ritrovino disarmati, anche in questo caso devono rimanere vicino al gonfalone, poiché nessuno deve abbandonare il campo fintantoché sventola lo stendardo bicolore. E chi lo fa deve essere espulso dalla casa, anche se si tratta di un sergente; poiché dal momento che prendono le armi insieme, insieme devono accettare ciò che Dio ha stabilito per loro.
421. Ma se accade che non rimanga alcun gonfalone, ed è visibile un’altra bandiera cristiana, i fratelli devono raggiungerla, armati o meno che siano, in particolare se si tratta di una bandiera dell’Ospedale. E se non rimane alcun gonfalone cristiano, ciascuno può far ritorno alla guarnigione che Dio gli indicherà, senza per questo nuocere alla casa; ma se è possibile, i fratelli devono rimanere insieme, con o senza gonfalone.
422. La settima è se un fratello è riconosciuto colpevole di eresia, ovvero se non crede agli articoli di fede prescritti dalla Chiesa di Roma.
L’ottava è se un fratello abbandona la casa per passare ai Saraceni.
423. La nona è se un fratello ruba qualcosa che appartiene alla casa; questo peccato può assumere diverse forme, e chiunque non se ne guardi con grande scrupolo può cadervi in più di un modo; ciononostante chiunque commetta tale peccato, in qualunque modo, se sarà riconosciuto reo confesso, verrà espulso dalla casa. E sia chiaro che sarà considerato ladrocinio la rimozione da parte di un fratello di qualunque cosa appartenga alla casa. E se un fratello nell’uscire di notte da un castello o da una fortezza non passa dal portone, verrà considerato un ladro. Se il maestro o un commendatore chiedono a uno dei propri sottoposti di mostrare loro le cose della casa di cui costoro sono responsabili, essi devono mostrale tutte; e se nascondono qualcosa e rifiutano di mostrarla verranno trattati alla stregua di ladri.
424. Se un fratello, nel lasciare la casa, prende qualcosa che non gli spetta e trascorre due notti fuori dalla casa, sarà considerato un ladro. Se un fratello pone le elemosine della casa fuori dalla casa stessa, affidandole a qualcuno, dandole in prestito o in pegno, non deve negarlo se qualcuno glielo chiede, ma deve anzi recuperarle. Poiché se nega di averlo fatto e in seguito viene provato il contrario, verrà considerato un ladro. E per quanto riguarda le cose suddette, ogni fratello che le compia sarà espulso dalla casa, senza rimedio possibile.
425. E tutti sappiano che se un fratello lascia la casa a causa delle proprie colpe o per sua grande disgrazia, spetta a ciascuno dei fratelli assicurarsi scrupolosamente che egli porti con sé solo le cose elencate qui di seguito. Infatti egli può portare con sé ciò che è consentito indossare per la funzione dell’ora prima, ma un solo capo per ogni abito e con l’esclusione del pugnale; può portare con sé camicia e brache, la tunica, l’usbergo e la casacca, cintura, calze e scarpe; ed anche un mantello o la cappa, ma se porta il primo non può portare la seconda. Inoltre, qualora gli venga richiesto, deve restituire il mantello e non tenerlo per nessun motivo. La seconda notte trascorsa fuori comporta l’espulsione perpetua dalla casa.
426. Dal momento che ha trascorso due o più notti fuori, un fratello deve essere espulso dalla casa e consegnare qualunque cosa gli venga chiesta e non tenerla per sé; e sarà espulso se trascorre fuori due notti come se ne trascorresse cento. E tuttavia è cosa buona e un atto di carità e misericordia privarlo del mantello. Ma può conservare il cappuccio e un paio di brache. E le cose suddette sono quelle che ha indosso quando lascia la casa, ma il fratello espulso non deve prenderle ad un altro fratello.
427. Le cose che non deve portare con sé sono: qualunque oggetto d’oro o d’argento, e le armature. Ovvero il cappello di ferro, la tunica d’armi, gli spallacci, l’usbergo, la cotta di maglie di ferro, la spada, la lancia e lo scudo, la mazza turca, il pugnale, la calzamaglia, la balestra, le armi turche e, per farla breve, qualunque cosa che faccia parte dell’armatura. E se un fratello porta con sé una qualunque delle cose suddette, sarà espulso in modo perpetuo dalla casa.
Ciascun fratello deve guardarsi dal mettere le mani nella bisaccia o nel baule di un altro, a meno che non sia stato autorizzato a farlo, e se lo fa verrà considerato un ladro, a maggior ragione qualora la sua condotta abituale sia malvagia.
428. E se un fratello si macchia di una colpa a causa della quale deve essere espulso per sempre dalla casa, prima di andarsene deve comparire dinanzi ai fratelli riuniti in capitolo, indossando solo le brache e con un cappio intorno al collo; e inginocchiarsi dinanzi al maestro e fare come quelli puniti per un anno e un giorno; quindi il maestro gli consegnerà la lettera di congedo, affinché possa andare ad espiare la sua colpa in un Ordine più severo.
429. Alcuni fratelli ritengono che i fratelli espulsi debbano entrare nell’Ordine di San Benedetto o di Sant’Agostino e non possono entrare in nessun altro Ordine; ma noi non lo concediamo, e riteniamo che essi possano espiare la propria colpa presso qualunque Ordine più severo del nostro, se i fratelli di quell’Ordine sono disposti ad accoglierli; ma, come prescrive l’accordo stipulato fra i fratelli del Tempio e quelli dell’Ospedale di San Giovanni, nessun fratello espulso dal Tempio può essere accolto fra i fratelli dell’Ospedale e nessun fratello espulso dall’Ospedale può essere accolto dai fratelli del Tempio. E nessun fratello espulso dal Tempio può entrare nell’Ordine di San Lazzaro, a meno che non divenga lebbroso; e nessun fratello espulso dalla casa del Tempio può entrare in un Ordine più indulgente, a meno che non abbia ottenuto la dispensa da qualcuno che ne ha il potere.
430. E occorre sapere che ci sono altre cose per le quali un fratello del Tempio può essere espulso dalla casa. Poiché è stabilito dalla casa che il maestro o qualunque altro dignitario dotato della prerogativa di assegnare l’abito, deve chiedere al postulante di giurare sul Santo Vangelo che dirà la verità su tutto ciò che gli verrà domandato; e dopo che il postulante ha giurato e promesso, colui che lo esamina deve dirgli: <<Mio buono e gentile amico, abbiate cura di dire la verità su quanto stiamo per chiedervi, poiché se mentirete e risulterà per certo che avete mentito, verrete messo in catene e coperto di infamia ed espulso dalla casa>>.
431. Dopodiché colui che lo esamina deve chiedergli: <<Mio buono e gentile amico, avete, personalmente o per mezzo di altri, donato o promesso qualcosa a qualcuno affinché vi aiutasse ad entrare nel nostro Ordine, il che equivale alla simonia e conduce alla dannazione? Siete cavaliere o figlio di cavaliere o discendente di cavaliere in linea paterna, dimodoché possiate e dobbiate essere accolto fra i cavalieri? Siete nato da unione legittima? Avete fatto voto o indossato l’abito di un altro Ordine? Avete una moglie, una promessa sposa o una fidanzata: rispondete secondo verità poiché se mentirete e risulterà per certo che avete mentito, vi verrà tolto l’abito e sarete coperto d’infamia, dopodiché sarete rimandato da vostra moglie. Avete contratto debiti tali da poter nuocere alla casa: poiché in tal caso l’abito vi verrà tolto, sarete coperto d’infamia e riconsegnato al vostro creditore. Soffrite forse di qualche segreto malanno? Siete stato ordinato sacerdote o avete preso gli ordini sacri?>>
432. E il postulante deve rispondere alle domande suddette in modo conciso, si oppure no; ma deve in ogni caso dire la verità, poiché se mente e in seguito risulta per certo che ha mentito e giurato il falso, deve essere messo in catene e coperto d’infamia ed allontanato dalla casa; e se ha moglie sia restituito alla moglie; e se ha contratto debiti sia consegnato al suo creditore.
433. Tuttavia i gentiluomini della nostra casa hanno stabilito che se uno dovrebbe essere espulso per tale motivo, riesce a far sì che la moglie entri a sua volta in un Ordine e si faccia sorella, o se muoia, ed egli, sotto ogni altro rispetto, ha condotto una vita onesta, senza trasgredire le usanze della casa, i fratelli possono, a loro discrezione, accoglierlo nuovamente fra loro senza infliggergli penitenza; ma deve prendere nuovamente i voti e sottoporsi al giuramento come la prima volta. E per quanto riguarda quello che è stato rimandato dal suo creditore, i gentiluomini hanno stabilito che ci si possa comportare allo stesso modo, purché egli si affranchi dal creditore e questi non possa esigere alcunché né da lui né dalla casa per lui.
434. Ma se sono sacerdoti i hanno preso gli ordini sacri, ovvero sono diaconi o sotto-diaconi, non saranno messi in catene, né trattati con infamia, ma solo privati dell’abito, e resi al patriarca o al vescovo. E a tali fratelli non sarà consentito di tenere il mantello bianco, poiché la regola vieta a quanti non sono cavalieri di portare il mantello bianco; e non è previsto dalle usanze della casa del Tempio che un fratello cappellano indossi il mantello bianco, a meno che non sia chiamato a servire nel vescovato o nell’arcivescovato. Tuttavia se un fratello cappellano viene eletto arcivescovo o vescovo di una chiesa, può indossare il mantello bianco; ma prima di indossarlo deve chiedere, in tutta umiltà e devozione, sia al maestro sia al convento, di assegnargli l’abito di fratello cavaliere; ed essi devono concederglielo senz’altro e di buon grado, per rispetto della dignità che egli ha acquisito, e per il grande onore che ne deriva all’Ordine.
435. Non occorre chiedere ad un cavaliere se è servo o schiavo di qualcuno, poiché se ha affermato che è figlio legittimo di un cavaliere, e se questo è vero, è naturalmente libero.
436. Ma se afferma di essere cavaliere, secondo quanto detto sopra, e questo non è vero, dev’essere privato dell’abito e cacciato dalla casa con grande infamia. Tuttavia i gentiluomini della casa hanno stabilito che se un fratello, dopo aver perduto il mantello bianco nel modo suddetto, chiede con sincera devozione che, per amore di Dio e della Vergine, per pietà e misericordia, gli venga assegnato l’abito da sergente, e si impegna a servire Dio e la casa del Tempio in qualità di sergente, con prontezza e umiltà e lealtà, come qualunque buon sergente deve fare, e giura di osservare le norme della casa, e mantenere fede ai voti e agli impegni assunti dinanzi a Dio, alla Vergine e alla casa, gli può essere concesso l’abito da sergente. E il maestro, o un altro che ha in quel momento i poteri del maestro, deve metterli e allacciargli il mantello da sergente, ma non prima di averlo invitato a giurare quanto si è detto sopra; e se quello acconsente a giurare può mettergli il mantello, e a partire da quel momento avrà diritto al pane e all’acqua della casa, e a tutte le cose spettanti ai fratelli. Tutto ciò può essere compiuto dai nostri gentiluomini, a loro piacimento, ma tenendo conto dell’opinione dei fratelli.
437. Ma dovete sapere che se i fratelli non ritengono opportuno che un fratello rimanga nella casa, possono congedarlo per sempre, e sia chiaro che se un fratello viene congedato dalla nostra casa deve entrare al più presto possibile in un altro Ordine, più severo del nostro. E se gli è possibile deve farlo entro quaranta giorni, e se rifiuta di entrarvi e i fratelli lo trovano devono metterlo in catene, e dargli di che sopravvivere fintantoché egli stesso, o qualcun altro, non provveda alla sua condizione, così come si è detto. E’ stato deciso in tal senso poiché, se un uomo malvagio espulso dalla casa è lasciato libero di girare per il mondo e vive in modo empio e indecoroso, è causa di grave danno e di infamia per la casa; pertanto si è stabilito che ciò non possa mai avvenire.
438. Quando al postulante viene chiesto se soffre di qualche segreto malanno, deve dire la verità; e se pur soffrendo di qualche malanno rifiuta di ammetterlo – dinanzi al capitolo – e in seguito, dopo che ha ricevuto l’abito, viene provato che ha mentito, può essere messo in catene ed espulso dalla casa, se l’infermità riguarda tutto il corpo o qualcuno degli arti, o se è incurabile. Tuttavia se soffre di un’infermità di poco conto (tale da poter migliorare in breve tempo), non è buona cosa espellerlo dalla casa, ma occorre piuttosto trattarlo con pietà e misericordia.
439. E se un fratello è ferito (o colpito da un difetto corporeo) i fratelli possono, a loro discrezione, accoglierlo nella casa e lasciargli l’abito, ma solo se è afflitto da un male che non comporti gravi mutilazioni: ma ciò deve essere fatto per giudizio dei confratelli. Tuttavia sia chiaro che ciò non deve diventare una consuetudine della casa, poiché se l’infermità pregiudica il corpo o uno qualunque degli arti, il fratello va considerato spergiuro. Inoltre tutti devono sapere che se uno è afflitto ad lebbra o dall’altro morbo maligno chiamato epilessia, o da qualunque altra malattia infettiva, deve essere allontanato per sempre dalla casa e dalla compagnia dei fratelli. La casa non è tenuta a dare giustificazioni, poiché il fratello ha negato, sotto giuramento, di essere infermo: pertanto è uno spergiuro.
440. Ma se uno che soffre di un’infermità di tal genere lo ammette dinanzi a colui che deve assegnargli l’abito e dinanzi all’intero capitolo, e nonostante ciò l’abito gli viene assegnato con il consenso di tutti i fratelli dinanzi ai quali il postulante ha confessato la propria infermità, non dovrà e non potrà essere privato dell’abito, né allontanato dalla casa, a meno che non sia egli stesso a chiederlo; ma dovrà essere tenuto in un luogo separato dal resto dei fratelli, e dovrà ricevere tutto ciò di cui necessita al pari degli altri fratelli malati.
441. Ma colui che gli ha concesso l’abito e tutti coloro che hanno acconsentito a concederglielo non possono ragionevolmente permettergli di indossarlo, poiché hanno concesso l’abito a un uomo indegno di riceverlo. E dovete sapere che quei fratelli hanno a tal punto e tanto gravemente macchiato le proprie coscienze che non dovranno mai più essere consultati quando si tratti di decidere dell’ammissione di un fratello; e colui il quale ha consapevolmente assegnato l’abito a quell’uomo, o a chiunque sia indegno di riceverlo, perderà per sempre tale potere.
442. E se un fratello contrae una grave malattia dopo aver ricevuto l’abito, deve essere tenuto in un luogo separato, come si è detto, e finché vive deve ricevere quanto gli occorre, a meno che non abbia contratto la lebbra, nel qual caso occorre comportarsi altrimenti.
443. Quando, per volontà di Nostro Signore, un fratello contrae la lebbra, e viene provato che le cose stanno così, gli uomini onorati della casa devono esortarlo a chiedere il congedo dal Tempio per entrare nell’Ordine di San Lazzaro e prendere l’abito di quell’Ordine; e se il fratello infermo è un uomo pio, dovrà obbedire, anzi sarà egli stesso, di sua spontanea volontà, a chiedere il congedo dalla casa, prima che venga esortato a farlo. E il maestro, o chi ne ha la prerogativa, deve concederglielo, ma solo dopo aver sentito i fratelli; dopodiché il maestro e i gentiluomini devono prendersi cura di lui fino al giorno in cui non prende l’abito di San Lazzaro. E devono prendersi scrupolosamente cura di quel nostro fratello, e fare in modo che venga accolto nell’Ordine di San Lazzaro, cosicché non manchi nulla alla sua povera esistenza finché vivrà.
444. Tuttavia, sia chiaro che se un fratello, che ha contratto la lebbra, rifiuta ostinatamente di chiedere il congedo e di abbandonare la casa, non potrà essere privato dell’abito né allontanato dalla casa, ma dovrà essere mantenuto in un luogo separato dalla compagnia dei fratelli, come si è detto a proposito dei malati gravi; e lì deve ricevere il suo sostentamento.
445. E tutte le cose che devono essere chieste a chi voglia farsi cavaliere, devono essere chieste anche a chi voglia farsi sergente; e nel caso che egli non dica la verità gli saranno inflitte le medesime punizioni. Inoltre a chi intende diventare sergente deve essere chiesto se è servo o schiavo di qualcuno; e se lo è, e lo ammette dinanzi ai fratelli, non gli verrà assegnato l’abito; e se lo nega dinanzi al capitolo e viene fatto sergente, ma in seguito la menzogna viene scoperta, gli deve essere tolto l’abito e deve essere riconsegnato al proprio signore.
446. Se al momento dell’accoglienza uno nega di essere cavaliere dinanzi al capitolo e si fa assegnare l’abito da sergente, e in seguito si viene a sapere che egli è un cavaliere, deve essere privato dell’abito e messo in catene e ricoperto d’infamia e allontanato dalla casa; poiché un cavaliere non può rimanere nella casa in veste di sergente; infatti così come uno che non ne ha diritto non può indossare il mantello bianco dei cavalieri, chi è cavaliere non può indossare il mantello bruno dei sergenti.
447. Alcuni ritengono che il maestro e gli altri fratelli potrebbero, per pietà e compassione, assegnargli lo stesso il mantello bianco, concedendogli così di restare nella casa; infatti senza il mantello bianco non potrebbe dimorarvi. Ma noi riteniamo che un tale uomo non debba rimanere nella casa, poiché tale condotta arreca delusione e danno alla casa e ai fratelli.
448. Nessun fratello del Tempio, per quanto nobile possa essere, se non è cavaliere prima che gli sia dato l’abito del Tempio, non può mai diventarlo e indossare il mantello bianco, a meno che non diventi vescovo o altro di più elevato, come si è detto sopra.
449. Al momento dell’accoglienza, al fratello cappellano devono essere rivolte le medesime domande poste a sergenti e cavalieri; ma non gli verrà mai chiesto se è servo o schiavo di qualcuno, poiché essendo un sacerdote deve per forza essere un uomo libero, né se ha una moglie, una fidanzata o una promessa sposa. E chiunque voglia essere accolto nella casa come cappellano deve rispondere in modo veritiero ad ogni domanda, come coloro che desiderano farsi sergenti o cavalieri. E se uno dice il falso e in seguito risulta per certo che ha mentito, deve essere trattato nel modo già visto a proposito di sergenti e cavalieri, tranne che non deve essere messo in catene, né ricoperto d’infamia, ma deve essere privato dell’abito e riconsegnato al patriarca o al vescovo.
450. Ma vi è ancora una cosa per cui un fratello può essere espulso dalla casa; infatti se un laico prende l’abito che gli spetta e in seguito prende i sacri ordini senza aver ricevuto l’autorizzazione da parte di chi ha il potere di concederla, può essere espulso dalla casa se il maestro e i fratelli sono d’accordo. Tuttavia gli si potrà consentire di rimanere in qualità di cappellano; ma se ha preso gli ordini nella nostra casa, non può vestire altro abito né ricoprire altro incarico. E comunque si proceda, occorre attenersi alle decisioni dei fratelli. E se il maestro e i fratelli gli concedono di restare nella casa, egli deve chiedere perdono per la mancanza che ha commesso, poiché ha preso gli ordini senza essere autorizzato a farlo, e gli deve essere inflitta una punizione aspra e severa, a discrezione dei fratelli e tenendo conto della sua condotta abituale. Ma è preferibile che venga espulso per sempre, affinché serva da lezione agli altri.
451. La seconda punizione che può essere inflitta a un fratello è la più dura e aspra dopo l’espulsione dalla casa ed è al perdita dell’abito, dal che Dio salvi ogni fratello; e questa punizione può essere inflitta a un fratello per varie disgrazie che possono capitargli. Giacché un fratello può perdere l’abito per aver, in un moto di collera o di furore, buttato a terra un altro fratello, o per averlo colpito facendolo vacillare, o per aver spezzato i lacci del suo mantello. E se un fratello agisce in questo modo viene scomunicato e deve farsi assolvere. Appena il fratello viene privato dell’abito, la sua armatura torna in selleria e viene consegnata ai fratelli che ne hanno bisogno, e i suoi cavalli vengono requisiti dal maresciallo che li assegna ai fratelli che ne hanno bisogno.
452. E se un fratello, in un m moto di rabbia, ferisce un cristiano o comunque gli inferisce un colpo che può ucciderlo o ferirlo, non può tenere l’abito.
Se risulta per certo che un fratello ha giaciuto con una donna, non può tenere l’abito e deve essere messo un catene. E non potrà più portare il gonfalone bicolore né il sigillo né avere fratelli sotto di sé né partecipare all’elezione del maestro, nel numero dei tredici elettori.
453. Se un fratello mente, non può tenere l’abito.
Se un fratello dice che un altro ha detto o fatto qualcosa per cui meriterebbe, qualora fosse provato, di essere espulso dalla casa, ma, per quanto si sforzi, non riesce a dimostrarne la colpevolezza, e ciononostante rifiuta di pentirsi né vuole ritrattare e persiste nella propria folle condotta, non può tenere l’abito.
454. Sappiate che se un fratello accusa un altro dinanzi al capitolo di aver commesso qualcosa che può costargli l’espulsione, dalla casa, ma non riesce a dimostrarne la colpevolezza, verrà privato dell’abito, a meno che non ritratti le proprie affermazioni dicendo: <<Miei buoni fratelli, dinanzi a tutto il capitolo, voglio che sappiate che la colpa di cui l’ho accusato era falsa, e in verità non posso dirne che bene>>. In tal caso spetta ai fratelli decidere se privarlo o meno dell’abito. E sia chiaro che quando un fratello ha ritrattato una volta dinanzi al capitolo le proprie affermazioni, non dovrà mai più essere creduto, qualora accusi altri fratelli, per quanto riguarda colpe che comportino l’espulsione o la perdita dell’abito, e non si dovrà mai più tenere conto del suo parere, poiché si è rivelato malvagio, e la parola del malvagio non deve in nessun caso essere fatta valere contro l’onesto.
455. Se un fratello uccide o perde per negligenza uno schiavo, non può tenere l’abito.
Se un fratello afferma con convinzione, o in un moto di collera, che intende passare ai Saraceni, e le sue parole vengono udite da qualche fratello, e il fratello che le ha pronunciate è aduso a tenere una condotta scorretta, non può tenere l’abito; ma se la condotta del fratello è abitualmente corretta, sta alla clemenza dei fratelli decidere se privarlo o meno dell’abito.
456. Se in un moto di collera, o per negligenza, un fratello uccide o ferisce un animale da sella, il suo abito è nelle mani dei fratelli.
Se un fratello si appropria dei possedimenti di un uomo secolare o di chiunque altro e dichiara che appartengono al Tempio e ciò non corrisponde a verità, cosicché il vero proprietario perderebbe ogni diritto e il pedaggio su quei possedimenti, non può tenere l’abito.
Se un fratello, senza averne l’autorità, fa uscire dalla casa un animale vivo a quattro zampe, che non sia un cane o un gatto, il suo abito è nelle mai dei fratelli.
457. Se un fratello si ribella contro i comandamenti della casa e rifiuta di osservarli, e invece di pentirsi persevera nel suo folle comportamento, e, ad onta delle suppliche e degli ammonimenti degli altri fratelli, rifiuta di fare ammenda, venga privato dell’abito e tenuto a lungo in catene. Tuttavia se avviene che un fratello, a causa dell’ira o della collera, afferma di non voler eseguire un ordine della casa, è meglio lasciare che la sua ira si plachi; dopodiché qualcuno andrà da lui e gli dirà con la massima calma e tranquillità: <<Mio buon fratello, per amor di Dio, eseguite l’ordine che vi è stato dato>>. E se egli lo esegue, e la casa non ha subito alcun danno, occorre essere comprensivi e clementi nei suoi confronti, per amore di Dio, e dare prova di magnanimità e misericordia; poiché è questa la condotta più cara al Signore. Ma se rifiuta di obbedire, venga privato dell’abito e messo in catene.
458. Se il maestro, o un altro commendatore che tiene capitolo, intima a un fratello soggetto alla sua autorità di chiedere perdono per una qualche colpa, e il fratello rifiuta di chiedere perdono ed anzi persevera nella propria folle condotta, non può tenere l’abito. Ma questa procedura non deve essere applicata se sono coinvolti due semplici fratelli; poiché se un fratello rifiuta di chiedere perdono ad un altro che non sia il suo commendatore, non deve essere privato dell’abito; ma gli deve comunque essere inflitta una punizione severa, aspra e dura. Poiché quando un fratello dice ad un altro: <<Chiedete scusa per la tale cosa>>, il fratello deve chiedere subito scusa e comportarsi nel modo suddetto.
459. Se il capitolo non concede ad un fratello il premesso di andare via, ed egli manifesta l’intenzione di andarsene e di abbandonare ugualmente la casa, venga privato dell’abito.
Se un fratello spezza il sigillo del maestro, non può tenere l’abito.
E alcuni dei nostri fratelli più anziani sostengono che se un fratello spezza il sigillo di chi fa le veci del maestro, deve comunque essere privato dell’abito, anche se la sua colpa è meno grave, a causa del minor danno che potrebbe derivare dal suo gesto.
460. Se un fratello ha ricevuto l’abito della casa in modo non dovuto, oppure l’ha ricevuto, ma non ne è degno, deve essere privato dell’abito; e colui che gliel’ha assegnato perderà per sempre il potere di ordinare nuovi fratelli.
Se un fratello presta a qualcuno o fa uscire dalla casa elemosine senza permesso e in modo tale che la casa non potesse rientrarne in possesso, non può tenere l’abito. Se un fratello che non è dotato dell’autorità per farlo dona beni della casa a un laico o a un Ordine diverso da quello del Tempio, senza averne ricevuto il permesso, non può tenere l’abito.
461. Se un fratello cui non compete costruisce una nuova pietra e calce, senza permesso, non può tenere l’abito. ;a se ripara e arreda case in rovina, senza arrecare danni, occorre anzi essergliene grati.
462. Se un fratello lascia la casa in preda alla collera e trascorre una notte fuori senza permesso, gli sarà tolto l’abito se così piace ai fratelli, ma se a loro piace potrà tenerlo. Ma si ricordi che occorre tener conto della condotta abituale del fratello colpevole: se essa è di norma buona ed egli conduce una vita retta e onesta, i fratelli possono mostrarsi magnanimi e, a maggior ragione, consentirgli di tenere l’abito, e più speditamente e agevolmente si accorderanno su tale decisione. Ma se dorme fuori per due notti, senza permesso, se ha riportato tutte le cose che aveva con sé e che doveva riportare e non ha portato con sé niente di ciò che non è consentito portare, potrà riavere l’abito dopo un anno e un giorno; e non potrà recuperarlo prima che sia passato un anno e un giorno. Ma se ha portato con sé qualcosa che non doveva ed ha trascorso due notti fuori della casa, senza permesso, deve essere espulso per sempre. E tutti sappiano che se un fratello non intende o non può far ritorno prima che siano trascorsi due gironi da quando ha lasciato la casa, il secondo giorno deve rimandare il proprio mantello nella casa del Tempio; poiché se lo tiene con se per due notti, verrà espulso per sempre, come si è detto.
463. Se, preso dalla rabbia, un fratello getta l’abito a terra in presenza di altri fratelli e quelli lo implorano di raccoglierlo, ma egli rifiuta di farlo, e qualcuno dei fratelli lo raccoglie in sua vece, non riavrà l’abito prima che siano trascorsi un anno e un giorno; ma se un fratello raccoglie l’abito invece di quello che ha gettato e glielo rimette sulle spalle, sarà lui a perdere l’abito, mentre quello cui l’ha restituito lo potrà conservare o perdere, a discrezione dei fratelli. E dovete sapere che chi restituisce in tal modo l’abito a uno che l’ha gettato viene punito, perché chi non ha la prerogativa di assegnare l’abito non ha neppure la facoltà di restituirlo, e chiunque lo faccia perde l’abito. Poiché l’abito è assegnato dal capitolo e solo il capitolo può restituirlo; pertanto ciascun fratello sappia che nessun commendatore può privarlo dell’abito perché ha disobbedito, benché quel fratello sia ai suoi ordini, poiché nessun commendatore può assegnare l’abito a un nuovo fratello né toglierlo a quelli che già l’hanno ottenuto.
464. Ma se accade che un commendatore il quale non può assegnare l’abito, viene disobbedito da uno dei fratelli soggetti alla sua autorità, è suo dovere ammonirlo, come si è detto più sopra; dopodiché, se quello si ostina a non eseguire l’ordine, deve immediatamente suonare la campana e radunare i fratelli. E quando i fratelli sono riuniti deve tenere capitolo, e intimare al fratello disobbediente di chiedere perdono per non aver eseguito l’ordine, quindi invitarlo ad allontanarsi; quindi il capitolo deve deferirlo, con verdetto unanime, dinanzi al maestro o a un commendatore che abbia l’autorità di privarlo dell’abito.
465. E le mancanze per cui un fratello può perdere l’abito non possono essere giudicate da uno che non ha il potere di privare dell’abito; e colui che tiene capitolo non può permetterlo, né i fratelli devono acconsentire; e se qualcuno lo consente, incorre in una grave mancanza e deve essere punito con severità, poiché non sarebbe ragionevole giudicare un fratello alla presenza di qualcuno che non sia dotato del potere di dare corso alla punizione decisa dai fratelli, sia essa lieve o severa. Pertanto si è stabilito nella casa che, a seconda della gravità della colpa, il giudizio deve avvenire alla presenza del maestro o di un commendatore dotato dell’autorità necessaria a fra eseguire la sentenza, sia essa lieve o severa.
466. E tutti sappiano che parecchie volte avviene che un commendatore può ordinare un sergente ma non un cavaliere, e se un commendatore non può assegnare l’abito a un fratello cavaliere non deve e non può neppure toglierglielo, perché solo chi può assegnare un certo abito può anche toglierlo. E così come bisogna guardarsi dall’assegnare l’abito in modo scorretto, occorre anche guardarsi dal toglierlo in modo scorretto; e chi lo fa subirà la medesima punizione. E per far s’ che un fratello non venga provato dell’abito in modo scorretto, si è stabilito che ne venga privato davanti al maestro, o davanti a un altro che svolge le funzioni del maestro. E nessuno ha l’autorità di ordinare un fratello né di prenderne l’abito privatamente, a meno che non occupi il posto del maestro, o abbia ricevuto dal maestro uno speciale permesso per farlo.
467. Se un fratello restituisce o fa restituire il proprio abito di sua spontanea volontà, non potrà recuperarlo prima di un anno e un giorno.
E dovete sapere che per quanto riguarda le cose suddette, le quali possono condurre alla perdita dell’abito, dipende dalla clemenza dei fratelli toglierglielo o lasciarlo, ma non per questi tre ultimi motivi: ovvero se uno lo getta a terra e un altro fratello lo raccoglie prima di lui, se uno lo restituisce di sua spontanea volontà e se uno dorme per due notti fuori della casa, senza permesso.
468. E tutti sappiano che fintantoché è privo dell’abito un fratello, durante le funzioni, deve rimanere fuori dalla porta della chiesa e ogni domenica, dopo il vangelo, deve recarsi dal fratello cappellano per ricevere la punizione corporale, e se non vi è un fratello cappellano, dovrà riceverla dal sacerdote che ricopre l’incarico, e dovrà recarvisi di buon grado, dinanzi a tutti coloro che si trovano in chiesa. E quando si reca a ricevere la punizione, un fratello deve indossare solo le brache, le calze e le scarpe. E dopo averla ricevuta, deve uscire dalla chiesa, rivestirsi e ascoltare l’ufficio di Nostro Signore, tranquillamente e in silenzio come tutti gli altri fratelli; poiché i fratelli puniti con la perdita dell’abito devono assistere a tutte le funzioni, come ogni buon fratello del Tempio; e se intendono assentarsi da una delle funzioni, devono ottenere il permesso, come tutti gli altri.
469. Ma se un fratello punito per un anno e un giorno è costretto a letto da una qualche infermità e trascorre l’intero periodo della pena o gran parte di essa nel suo letto, e non può quindi recarsi in chiesa, alla fine dell’anno riavrà comunque l’abito. E il tempo che avrà trascorso da infermo verrà contato come quello in chi ha subito per intero la punizione, come se si fosse recato ogni giorno in chiesa e ogni domenica avesse subito la punizione corporale; poiché non si è sottratto volontariamente alla punizione, e quando Dio decide di inviare salute o malattia, nessuno può tirarsi indietro. E se un fratello muore durante la penitenza, deve essere trattato come gli altri e gli deve essere cucita la croce sull’abito, come avviene per tutti gli altri.
470. I fratelli che scontano la penitenza devono dormire nell’infermeria, e se sono infermi l’elemosiniere deve far sì che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno; e fintantoché sono infermi possono mangiare nell’infermeria. Ma se sono in salute devono lavorare con gli schiavi e mangiare seduti per terra dinanzi alla servitù e mangiare il loro stesso cibo, e sempre devono indossare la cappa senza croce.
471. E se l’elemosiniere decide di aumentare la porzione di cibo del servi, non deve aggiungere nulla a quella di coloro che, per punizione, mangiano per terra, che abbiano l’abito o meno, poiché non ne hanno diritto. Tuttavia se il maestro mangia nel convento può inviare una parte del cibo che ha di fronte ai fratelli che mangiano per terra, ma a nessun altro è consentito farlo; e neppure il maestro può dare loro alcunché, se mangia nell’infermeria o in qualunque altro luogo al di fuori del convento.. E il maestro può comportarsi così solo nei confronti dei fratelli penitenti cui non è stato tolto l’abito.
472. E ciascun fratello penitente cui è stato tolto l’abito deve rimanere a pane ed acqua tre giorni alla settimana, finché Dio e i fratelli non decidono di alleviargli la pena; e se lo ritengono opportuno e il fratello sconta la propria pena diligentemente, i fratelli possono ridurgliela di uno o due giorni. E questi sono i giorni in cui deve digiunare fintantoché rimane privo dell’abito: il lunedì, il mercoledì e il venerdì. E se i fratelli decidono di diminuire i giorni di penitenza a un fratello privato dell’abito, se si tratta di un giorno, sarà il lunedì e se saranno due giorni, anche il mercoledì; ma nessuno può concedere a un fratello penitente di non digiunare il venerdì. Poiché è opportuno che i fratelli che mangiano per terra per decisione dei fratelli digiunino ogni venerdì, sia che abbiano l’abito o meno; ma appena gli è consentito di rialzarsi ognuno dei fratelli è esonerato dal venerdì e da tutte le altre punizioni che gli erano state inflitte durante quella penitenza.
473. Tuttavia quando l’abito viene restituito a un fratello che era stato punito con la perdita dell’abito, egli non può alzarsi subito da terra, ma deve mangiare per terra con l’abito ancora una volta e anche più. E se l’abito gli viene restituito di venerdì deve rimanere a terra con l’abito; ma dopo aver mangiato una volta per terra con l’abito può alzarsi secondo la volontà di Dio e dei fratelli; poiché se un fratello non ha scontato la propria pena con diligenza può essere lasciato a terra ancora per molti giorni, a discrezione dei fratelli.
474. Nessun fratello deve lasciare la casa per entrare in un altro Ordine senza il permesso del maestro e del convento, e se desidera far ritorno nella casa, non potrà rientrarvi prima di un anno e un giorno, e nel frattempo sarà soggetto alla penitenza testé descritta, secondo l’usanza della casa. Tuttavia alcuni affermano che, se un fratello ottiene dal maestro e dal convento il permesso di entrare in un altro Ordine, ed entra in tale Ordine, non può mai più far ritorno nella casa, né il convento deve consentirglielo.
475. E tutti sappiano che se il Santo Padre, il papa, che è padre e maestro dell’Ordine, prima di ogni altro, all’infuori di Dio, intercede presso la casa a favore di qualcuno che ha lasciato il convento in questo o in un altro modo, lo fa nel rispetto della giustizia della casa; infatti egli non intercede alla leggera mettendo a repentaglio la giustizia della casa, anzi vuole e ordina che la punizione vada a chi la merita, secondo la nostra usanza.
476. E quando un fratello viene privato dell’abito, per verdetto del capitolo, deve essere prosciolto da ogni altra punizione; si è voluto così a causa della durezza della pena, e della grande sventura, e dell’infelicità e vergogna che colpiscono chi viene privato dell’abito e di tutti gli onori cui non avrà più diritto nella casa. Ma se uno punito per un anno e un giorno lascia la casa anzitempo, non gli sarà condonata alcuna penitenza; anzi, dovrà scontare il resto della pena dopo aver ripreso l’abito, poiché ha evitato l’infamia di essere privato dell’abito dinanzi ai fratelli, e, a causa della propria malvagità, ha infamato in primo luogo il suo corpo e poi Dio e i fratelli e la del Tempio; infatti ha abbandonato una compagnia tanto virtuosa come la casa del Tempio e si è sbarazzato di una cosa tanto preziosa e onorevole come l’abito del Tempio. E non trarrà alcun beneficio da tanta empietà e follia, ma solo sofferenza.
477. E se un fratello è stato privato dell’abito per verdetto dei fratelli, o in qualunque altro modo, a causa della propria follia, non potrà mai parlare in capitolo contro un altro fratello, a proposito di una colpa punibile con l’espulsione o la perdita dell’abito, né colui che tiene capitolo deve interpellarlo a tale proposito. Se un fratello è stato privato dell’abito a causa della propria empietà, non deve e non può mai accusare un altro fratello di una colpa punibile con la perdita dell’abito o della casa, e nessuno deve prestargli fede; ma se uno è stato condannato ad una pena più lieve, come la penitenza dei due o tre giorni, o meno ancora, può sollevare accuse ed essere interpellato in capitolo.
478. Se un fratello è stato privato dell’abito a causa della propria empietà non può portare il sigillo né la borsa, né essere nominato commendatore dei cavalieri, né reggere il gonfalone bicolore, né avere alcuno sotto di sé; e il maestro non deve chiedere il parere, circa questioni sottoposte al giudizio dei fratelli, di un fratello che abbia giurato il falso in capitolo.
479. Né il maestro, né alcun altro uomo dotato di senno può assolvere alcun fratello da una colpa che comporti l’espulsione o la perdita dell’abito, né consentire che venga assolto; poiché in tal caso agirebbe contro la volontà di Dio e violerebbe il proprio giuramento; infatti ogni mancanza deve essere punita, e le punizioni devono essere comminate tanto al grande quanto al piccolo; poiché quanto più è elevata la posizione che il fratello occupa, tanto più odioso è il suo atto, qualora agisca in modo scorretto, e quanto più grave e odiosa è la mancanza, tanto più opportuna sarà la punizione.
480. Ma se un fratello si macchia di una colpa punibile con l’espulsione, ed è riconosciuto colpevole, anche se la sentenza viene sospesa, non può testimoniare contro un altro fratello per una mancanza lieve o grave, fintantoché è in attesa del verdetto.
481. E se un fratello si macchia di una colpa punibile con l’espulsione dalla casa, viene giudicato colpevole in base alla testimonianza di un altro fratello, anche se la sentenza viene sospesa, il che non può e non deve accadere, non può sollevare accuse, lievi o gravi che siano, nei confronti di alcun fratello; né chi tiene capitolo deve domandargli alcunché; né può accusare un fratello di aver commesso una mancanza, anche se l’ha visto con i propri occhi. Poiché non si deve prestare fede alle parole da lui rivolte contro un fratello; infatti se uno a ha fatto qualcosa per cui deve espulso dalla casa, non è più un fratello del Tempio, specialmente se due o più fratelli sono testimoni della sua colpa.
482. E tutti sappiano che se un fratello sa per certo che un altro fratello ha fatto qualcosa che comporti l’espulsione dalla casa, commette una grave mancanza se lo nasconde, poiché se uno ha fatto qualcosa che conduce all’espulsione dalla casa, non può rimanervi come un buon fratello, e la sua presenza non può arrecare giovamento, ma solo danno alla casa. – E una mancanza che conduca all’espulsione dalla casa non può essere punita in altro modo, a meno che non si tratti di uno dei casi suddetti, in cui un fratello mente circa la propria condizione al momento di entrare nella casa.
483. Se il maestro o un altro, che tenga o meno capitolo, sospende la condanna di un fratello reo di una colpa che conduce all’espulsione dalla casa, anche se lo fa alla presenza del convento, quel fratello non è comunque libero, poiché ognuno dei fratelli che sappia come sono andate le cose può e deve riprenderlo nuovamente nei capitoli successivi; e se è riconosciuto colpevole, deve essere colpito dalla giustizia della casa. E se un fratello non può ordinare nuovi fratelli, non può neppure tenere capitolo laddove si tratti di mancanze punibili con la perdita della casa o dell’abito.
484. E tutti i fratelli del Tempio devono sapere che se un fratello è privato dell’abito in capitolo, e quello stesso capitolo, dopo che egli è uscito dalla sala, decide di restituirglielo, in virtù della clemenza dei fratelli e del sincero pentimento del colpevole, questi rimarrà comunque senza l’abito per due giorni, poiché il terzo giorno gli sarà condonato e l’abito gli verrà restituito, per la grande umiliazione e mortificazione che ha subito dinanzi ai fratelli. E anche se l’abito gli viene restituito, per intercessione dei fratelli, prima che abbia varcato la soglia del capitolo (ma quando l’abito gli sia già stato tolto), rimarrà senza l’abito per due giorni e il terzo gli sarà condonato, come testé riportato. Ma di norma l’abito non deve essere restituito in questo modo, senza che il fratello esca dalla porta; quando l’abito viene tolto per sentenza unanime di tutti i fratelli presenti in quel capitolo.
485. Tuttavia gli anziani della nostra casa ritengono che se un fratello viene condannato alla perdita dell’abito, può conservarlo se si mostra sinceramente pentito e se la sua condotta abituale è onesta; ma sappiate che, secondo le norme della casa, se uno viene condannato alla perdita dell’abito, l’abito gli deve essere tolto; dopodiché se i fratelli, mostrandogli egli sinceramente pentito, desiderano lasciarglielo, è opportuno che lo facciano nuovamente uscire dalla sala e che tutti manifestino ancora una volta la propria volontà; e se tutti i fratelli sono d’accordo, l’abito non gli sarà tolto. E se il fratello privato dell’abito per una volta senza l’abito il giorno stesso, quando gli viene restituito deve fare penitenza per un solo giorno, poiché i due giorni gli vengono condonati a causa dell’umiliazione subita dinanzi ai fratelli in capitolo e dinanzi ai fratelli stessi e ai laici. E anche se ha già mangiato venti o trenta giorni così, dopo che gli è stato restituito l’abito, dovrà fare un giorno di penitenza, poiché solo il capitolo tenuto da qualcuno dotato dell’autorità per punirlo, può condonargli quel giorno. E se uno non ha l’autorità di assegnare o togliere l’abito non può neppure costringere un fratello a fare penitenza senza l’abito; infatti per potere costringere un fratello a fare penitenza senza l’abito occorre avere anche l’autorità di concedergli, a nome proprio e del capitolo, di andare a fare penitenza in un altro Ordine, per salvare la propria anima, se il fratello ne fa richiesta.
486. E se l’elemosiniere vuole sottoporre il suo caso al giudizio dei fratelli deve parlare in questo modo: <<Signori, quest’uomo, o questo sergente, o questo cavaliere>> – e ne fa il nome – <<che era un nostro fratello, si trova dinanzi al portone e chiede di essere riammesso nella casa che ha lasciato a causa della propria follia, e sta in attesa della clemenza della casa>>. E colui che tiene capitolo aggiunge: <<Signori, miei buoni fratelli, se c’è fra voi qualcuno che sappia se quest’uomo, il quale era un nostro fratello, ha fatto qualcosa o sottratto qualcosa alla casa, per cui non possa tornare ad essere ammesso nella casa?>> E se vi è un fratello che ha qualcosa da dire deve prendere la parola, ma ognuno deve dire quello che sa per certo.
487. E se non ha commesso nulla per cui debbe esere espulso dalla casa, deve essere lasciato a lungo dinanzi al portone dimodoché abbia modo di rendersi conto della propria follia e quando i gentiluomini ritengono opportuno che egli compaia dinanzi al capitolo
488. Se quel fratello è conosciuto per la sua cattiva condotta e si sa che non si sottoporrà volentieri alla penitenza, colui che tiene capitolo deve parlargli in questo modo: <<Mio buon fratello, voi sapete che vi aspetta una penitenza lunga e pesante, e se chiedeste di essere congedato per andare a cercare la salvezza della vostra anima presso un altro Ordine, sarebbe meglio per voi>>. E se quello chiede di essere congedato, colui cui spetta infliggergli la punizione ha il potere di congedarlo, come si è detto, con il consenso dei fratelli del capitolo. E se non chiede di essere congedato, non potrà essergli vietato di rientrare fra i fratelli, poiché in verità non ha fatto nulla per meritare l’espulsione dalla casa; ma prima che venga in capitolo per chiedere perdono, la sentenza dovrà essere sospesa ed egli dovrà attendere lungamente dinanzi al portone per meglio rendersi conto della propria stoltezza e disgrazia.
489. Ma se un fratello che chiede di essere riammesso nella casa è noto per la rettitudine del suo comportamento, i fratelli devono immediatamente farlo uscire dalla sala del capitolo e farlo rivestire e dargli una cappa senza croce, che a partire da quel momento gli apparterrà. E colui che tiene capitolo ordinerà all’elemosiniere di prendersi cura di lui e di dargli alloggio presso di lui, poiché così è stabilito dalla casa, e istruirlo su ciò che deve fare. E dal momento che è sottoposto alla penitenza, l’elemosiniere deve istruirlo su ciò che deve fare, e annotare il giorno in cui la penitenza ha avuto inizio, in modo che possa essere ricordato. E quando il tempo è trascorso, ovvero dopo un anno e un giorno, gli sarà restituito subito l’abito, per disposizione del capitolo, come già si è detto. E ciascun fratello penitente, se è stato privato dell’abito è esonerato  anche dagli obblighi militari e non deve toccare nessun’arma.
490.  E tutti sappiano che se un fratello ha lasciato una delle case del Tempio che si trovano da questa parte del mare e chiede di essere riammesso nella casa, deve essere rimandato nella casa di appartenenza, e punito secondo la procedura riguardante coloro che chiedono di essere riammessi non avendo commesso nulla di punibile con l’espulsione. Ma se egli lascia una casa posta al di là del mare e viene da questa parte a implorare perdono e a chiedere di essere riammesso nella casa, se i fratelli lo ritengono opportuno e se non ha fatto nulla e non ha sottratto alcunché alla casa per cui possa essere punito con l’espulsione, può scontare la penitenza da questa parte del mare.
491. Inoltre dovete sapere che quando un fratello abbandona la casa, l’elemosiniere deve recarsi con un altro fratello o due gentiluomini nel luogo dove quello che se n’è andato teneva il suo equipaggiamento e mettere per iscritto tutto quello che vi trova, né più, né meno; dimodochè quando il fratello, secondo la volontà di Nostro Signore, tornerà per chiedere di essere riammesso nella casa, sia possibile stabilire se aveva portato con sé qualcosa che non è consentito portare, e in particolare se aveva portato o meno con sé il proprio equipaggiamento; dopodiché si procederà come si è detto più sopra a proposito di quanti lasciano la casa, o punendo o restituendogli l’abito.
492. E nel restituire l’abito a un fratello, colui che glielo restituisce deve parlare in questo modo: <<Mio buon fratello, se mentre scontavate la pena avete violato, in qualunque modo, le norme della casa, chiedete perdono al primo capitolo cui prenderete parte>>. E il fratello che è rientrato in possesso dell’abito deve obbedire a tale comando. Poiché ogni fratello punito con la perdita dell’abito deve guardarsi dal violare le norme della casa, e fare al meglio il suo dovere, come se avesse ancora l’abito; e se manca in qualcosa, appena rientrato in possesso dell’abito deve fare ammenda come ogni altro fratello, al primo capitolo cui prende parte. E si deve discutere o deliberare circa l’abito di un fratello solo se quel fratello si è macchiato di una colpa punibile con la perdita dell’abito; poiché sarebbe molto grave infliggere a un fratello una punizione che non ha meritato, o amministrare la giustizia in contrasto con le norme della casa.
493. La terza punizione, in ordine di gravità, che può essere inflitta è quando a un fratello viene consentito di tenere l’abito, per amore di Dio, e quel fratello viene punito per tre giorni la settimana, fintantoché Dio e i fratelli non vogliono perdonarlo e gliene condonino qualcuno; e occorre dar corso alla punizione senza indugio, sia che si tratti di condurre l’asino o di svolgere qualcun’altra delle più unili mansioni della casa, come lavare le scodelle in cucina, pelare l’aglio e le cipolle, o accendere il fuoco – e quello che conduce l’asino deve anche aiutare a caricarlo e scaricarlo – e il fratello penitente deve tenere il mantello ben allacciato e andare in giro con la massima umiltà.
494. Nessuno deve vergognarsi della pena che gli viene inflitta né mancare di espiarla fino in fondo; piuttosto occorre vergognarsi del peccato commesso, ed espiarlo di buon grado. E il fratello cui, per amore di Dio, viene concesso di tenere l’abito deve subire la punizione corporale prima d’ogni altra cosa. E se cade malato, l’elemosiniere può offrirgli il brodo dell’infermeria; e se è tanto infermo da dover essere ricoverato nell’infermeria, il fratello deve comunicarlo all’elemosiniere, e quest’ultimo deve dirlo al maestro o a chi ne fa le veci, vale a dire al maresciallo o al commendatore dei cavalieri. Ed essi devono convocare il capitolo e mettere tutti al corrente dell’infermità del fratello e, avvalendosi del consiglio dei fratelli, stabilire se è il caso di farlo alzare e di farlo ricoverare nell’infermeria; e se il fratello è tanto infermo da averne bisogno, devono concederglielo.
495. Allora il fratello può essere ammesso nell’infermeria e colà deve comportarsi non diversamente da ogni altro fratello infermo, e ristorarsi e mangiare i cibi che gli paiono più idonei, così come ogni altro fratello. Ma non appena gli viene ingiunto deve riprendere la penitenza, senza parlare con i fratelli, e se mangia nel palazzo deve mangiare per terra, fino a che Dio e i fratelli non gli dimostrino la loro clemenza facendolo alzare; però può rimanere nell’infermeria finché non è in grado di tollerare il cibo del convento.
496. E tutti sappiano che così come il fratello penitente può essere levato da terra solo per decisione dei fratelli, allo stesso modo, qualora si ammali, può ricoverarsi nell’infermeria solo per decisione del capitolo, poiché se i fratelli non lo consentono deve continuare ad espiare la propria pena senza che gli sia concesso di alzarsi da terra, per amore di Dio e a causa della propria infermità; per cui il fratello deve scontare almeno in parte la propria pena, vale a dire tre giorni interi, o due giorni più il terzo, oppure due giorni o un solo giorno. E tale punizione che consente al fratello di conservare l’abito, per amore di Dio, viene inflitta a chi si macchi di una colpa punibile con la perdita dell’abito, e se lo ritengono opportuno e ragionevole, i fratelli possono toglierglielo in qualunque momento. E le mancanze punibili con la perdita dell’abito non devono essere punite con pene troppo leggere, poiché grande è la magnanimità mostrata a un fratello che, pur avendo commesso una mancanza per cui l’abito dovrebbe essergli tolto, viene invece autorizzato a tenerlo; e se gli viene lasciato per amore di Dio, non meno di un fratello rimane alla mercé del capitolo. Solo le mancanze che possono portare alla perdita dell’abito devono essere punite con tre giorni di penitenza.
497. La quarta punizione, in ordine di gravità, che può essere inflitta ai fratelli è due giorni, e un terzo giorno la prima settimana, se è nominato; ma se il terzo giorno non è nominato, la pena non deve eccedere di due giorni, ed essa colpisce i fratelli per la più piccola mancanza che infranga la regola della casa. E se il terzo giorno è nominato senza ulteriori specificazioni va inteso come il lunedì successivo. Ma se i fratelli dichiarano: <<Vi diamo due giorni aumentati di un terzo giorno la prima settimana, corrispondente a quello in cui avete peccato; il fratello penitente deve digiunare il terzo giorno, qualunque esso sia, ad eccezione della domenica. E se ha peccato di domenica, digiunerà il lunedì; e anche se ha peccato di mercoledì o venerdì deve digiunare il lunedì come terzo giorno; e se ha peccato in qualunque altro giorno digiunerà il giorno corrispondente a quello in cui ha peccato>>.
498. La quinta punizione, in ordine di gravità, che può essere inflitta a un fratello è di due soli giorni; e quando un fratello è punito per due soli giorni, o con l’aggiunta del terzo la prima settimana, o per tre giorni interi, deve condurre l’asino e svolgere le mansioni più umili della casa. E deve espiare la propria colpa nel modo suddetto, e subire la punizione corporale, ogni domenica, all’inizio del capitolo, prima che venga recitata la preghiera. La punizione che comporta la perdita di qualunque cosa fuorché dell’abito, deve durare di norma due giorni e non di più; e questa soleva essere di norma la pena più grave inflitta ai fratelli, dopo la perdita dell’abito. Tuttavia in seguito, a causa della malvagità di alcuni fratelli, fu aggiunto il terzo giorno della prima settimana, per quanti rifiutavano di fare ammenda e perseveravano nell’errore.
499. E i fratelli e sergenti puniti per due giorni, o con l’aggiunta del terzo giorno, per tre giorni interi, o per un solo giorno, possono continuare ad occuparsi del proprio equipaggiamento e i fratelli artigiano possono continuare a svolgere le loro mansioni.
500. La sesta punizione è un solo giorno, e il fratello che ne è colpito non deve condurre l’asino o lavorare come si è detto a proposito di quelli puniti con due giorni, due giorni più il terzo o tre giorni interi.
501. E quando un fratello è punito a terra non deve toccare il proprio armamento, a meno che esso non necessiti di riparazioni urgenti e che egli non possa fare altrimenti. E tutti sappiano che ciascun fratello sottoposto a penitenza deve rimanere quietamente al suo posto fin dal sorgere del sole; ma se è carpentiere o in genere artigiano deve svolgere la propria mansione. E ciò vale per tutti i fratelli che devono espiare le proprie colpe.
E i fratelli puniti non devono rispondere alle convocazioni né agli ordini diramati durante le riunioni, ma possono essere consultati privatamente, qualora sia necessario. Se quando viene dato l’allarme c’è bisogno di uno, due o più fratelli penitenti, il capitolo può assegnare loro temporaneamente armi e cavalli, senza per questo sollevarli dalla punizione a terra e senza concedere loro alcuna clemenza; e quando l’allarme sarà cessato, essi devono far ritorno al loro posto e continuare come prima ad espiare le loro colpe. Ma nessuno, neanche il maestro, può prestare loro armi e cavalli né permettere loro di prenderli, senza il consenso del capitolo; infatti fintantoché sono puniti non possono disporre delle loro cose più di quanto possano disporre delle cose degli altri.
E tutti sappiano che ai fratelli puniti per un solo giorno non deve essere inflitta la punizione corporale della domenica, come ai fratelli puniti per due o più giorni.
502. Nel punire un fratello, il maestro o chi ne fa le veci deve dirgli: <<Mio buon fratello, se siete in buona salute andate a spogliarvi>>. E se il fratello è in buona salute deve andare a spogliarsi e poi tornare nella sala e inginocchiarsi dinanzi a colui che tiene capitolo. E colui che tiene capitolo o è incaricato di comminare la punizione deve dire: <<Signori e miei buoni fratelli, vedete qui un vostro fratello che viene per essere punito; pregate il Signore affinché perdoni i suoi peccati>>. E ogni fratello deve recitare un paternoster, e se vi è un cappellano deve anch’egli pregare il Signore per il fratello che ha peccato, nel nodo che ritiene più opportuno. Dopo le preghiere, colui che tiene capitolo deve punire il fratello con uno scudiscio, se lo ritiene opportuno, e se non ha lo scudiscio può servirsi della propria cintura.
503. E tutti sappiano che, in capitolo o altrove, i fratelli devono recitare le preghiere in piedi, tranne che nei giorni in cui è prescritta la genuflessione in chiesa; in tali giorni i fratelli devono recitare in ginocchio le preghiere che aprono il capitolo e tutte le altre; e in particolare, nel giorno delle nove letture, i fratelli devono recitare in ginocchio la preghiera che conclude il capitolo, ma colui che tiene capitolo deve recitarla in piedi; ma poi deve inginocchiarsi solo quando il cappellano impartisce l’assoluzione o mentre recita il paternoster. Ed è stabilito che i fratelli recitino tale preghiera in ginocchio, poiché il maestro o colui che tiene capitolo li affranchi dal potere che aveva prima di dare inizio alla preghiera.
504. E dopo che colui che tiene capitolo ha recitato la preghiera, ciascun fratello deve rendere la propria confessione, dopodiché il fratello cappellano, dopo la confessione dei fratelli, può impartire l’assoluzione generale. In mancanza del fratello cappellano, ciascun fratello reciterà un paternoster, rimanendo in ginocchio, quindi, se non ci sono altri ordini, ognuno sarà libero di andare.
505. Se il fratello punito afferma di non essere in salute, il maestro o il commendatore non devono dar corso immediatamente alla punizione, a meno che non si tratti di un fratello cui è stato lasciato l’abito per amore di Dio, poiché in tal caso occorre dare immediatamente corso alla punizione, sia egli sano o malato, purché l’infermità non sia tanto grave da mettere a repentaglio la sua vita; e in tal caso dovrà essere subito ricoverato nell’infermeria, per decisione dei fratelli, e appena si sarà rimesso si darà senza indugio alla punizione. E se il fratello afferma di essere affetto da un’infermità che non gli consente di subire la punizione corporale in capitolo, verrà inviato dal fratello cappellano che si incaricherà di punirlo egli stesso; e ogni fratello che risulta affetto da un male segreto, verrà trattato allo stesso modo, anche quando sia stato condannato alla pena del venerdì. E il periodo di penitenza deve avere inizio con la pena corporale.
506. E tutti sappiano che le penitenze devono essere compiute l’una dopo l’altra, secondo l’ordine in cui sono state comminate; prima quella inflitta per prime e di seguito le altre; ad eccezione del fratello cui l’abito non ‘ stato tolto per amore di Dio, al quale deve essere inflitta immediatamente quella che sostituisce la perdita dell’abito, anche se deve subirne altre, e nel suo caso occorre dare corso senza indugio alla punizione, a meno che il capitolo non stabilisca espressamente che venga inflitta per prima la punizione comminata per ultima. Poiché spesso, quando un fratello è condannato a causa della propria cattiva condotta, o per una grave mancanza, o perché è aduso a peccare, il capitolo stabilisce che gli venga inflitta per prima la punizione che gli è stato comminata per ultima. E occorre attenersi alle disposizioni del capitolo.
507. E se è in buona salute si dia immediatamente corso alla punizione; ma se è infermo, si dovrà attendere che sia migliorato. Tuttavia colui che tiene capitolo non può sospendere l’esecuzione della pena, a causa di infermità o per altri motivi, senza il consenso dei fratelli; tuttavia i fratelli devono prorogare la punizione fintantoché non stia meglio. Ma non appena si sente meglio, il fratello deve comunicarlo a colui cui spetta di dar corso alla punizione; e questi deve riunire i fratelli dopo la funzione dell’ora prima in qualche luogo appartato, a meno che non sia un giorno in cui si tiene capitolo, e il fratello si deve vestire come se si trovasse dinanzi al capitolo e inginocchiarsi dinanzi a colui che ha il potere di infliggergli la punizione, il quale deve dire, rivolgendosi ai fratelli: <<Signori, vedete qui un fratello che viene per essere punito, pregate il Signore affinché lo perdoni>>. Dopodiché si reciteranno le preghiere e si darà corso alla punizione corporale, come se ci si trovasse in capitolo.
508. E nel ricevere la punizione corporale da maestro o da colui che tiene capitolo, i fratelli dovranno tenere il mantello allacciato ma con gli alamari lontani dal collo. E la punizione di norma viene inflitta alla fine del capitolo, tranne i casi in cui segue immediatamente la sentenza, come si è detto più sopra.
509. Dopo che la preghiera è stata recitata, il maestro o chiunque abbia l’autorità di infliggere la punizione corporale, prima di eseguirla deve dire al fratello: <<mio buon fratello, siete pentito per aver peccato in questo modo?>>, e quello deve rispondere: <<Grandemente, mio signore>>. E il maestro o chi ne fa le veci deve dirgli: <<Vi guarderete, d’ora in avanti, dal peccare?>> e il fratello: <<Sissignore, a Dio piacendo>>. A quel punto il maestro gli infliggerà la punizione corporale, nella misura che ritiene opportuna, e secondo le usanze della casa.
Dopodiché gli dirà: <<Andate a vestirvi>>. E quando si sarà vestito il fratello tornerà davanti a lui, e il maestro gli dirà: <<Potete andare>>. E se lo ritiene opportuno, il commendatore può consentirgli di badare al proprio equipaggiamento, se è un fratello del convento, o di tornare al suo lavoro, se è un fratello artigiano.
510. poiché il fratello penitente non deve di norma badare al proprio equipaggiamento né al proprio lavoro, a meno che non gli venga ordinato, bensì deve dire al fratello: <<Mio buon fratello, mio buon fratello, abbiate cura del nostro equipaggiamento>>. E quel fratello deve averne cura come se si trattasse del suo equipaggiamento; e ciò vale per ogni fratello cui un altro affidi il proprio equipaggiamento. Ed è meglio per un fratello punito affidare il proprio equipaggiamento ad un altro, piuttosto che averne cura personalmente; poiché se il maresciallo o il commendatore dei cavalieri necessitino di qualcosa per le esigenze della casa, e mettano in fila i fratelli per attingere dall’equipaggiamento dei fratelli infermi, il fratello cui è stato affidato l’equipaggiamento di un fratello punito deve presentare quell’equipaggiamento che gli è stato affidato: pertanto, se gli viene richiesto, quel fratello deve presentare l’equipaggiamento affidatogli come se fosse il suo. E quando i fratelli chi è affidato l’equipaggiamento degli infermi ricevono l’ordine di allinearsi, anche i fratelli puniti devono farlo, dimodochè si possa disporre tanto del loro equipaggiamento quanto di quello dei fratelli che sono nell’infermeria.
511. E tutti sappiano che colui che tiene capitolo deve infliggere la punizione corporale a tutti i fratelli penitenti, e nessuno deve faro prima di lui, a meno che non vi siano fratelli malati; e se vi sono dei fratelli malati colui che tiene capitolo deve inviarli dal fratello cappellano come si è detto più sopra. E i fratelli che devono scontare la penitenza durante le ottave di Natale, Pasqua e Pentecoste, devono ricevere la punizione corporale dal fratello cappellano, in privato. E se un fratello cappellano merita la punizione corporale, essa gli deve essere inflitta da un altro fratello cappellano. E in ogni caso il fratello cappellano deve infliggere ogni punizione corporale in privato, ad eccezione di quelle che infligge la domenica, dopo il Vangelo, ai fratelli privati dell’abito.
512. E ciascun fratello che è punito per terra, con tutto il suo abito, deve mangiare su un lembo del mantello; e se mentre mangia gli si avvicinano cani o gatti deve scacciarli. Ed è per tale motivo che si è deciso di porre una panca o qualche altra cosa davanti a loro quando mangiano per terra, mentre un sergente è incaricato di proteggerli, in modo che non debbano essere infastiditi dalla servitù, dagli animali o da altri tormenti. E i fratelli che mangiano per terra devono rimanere tranquilli e dar prova della massima umiltà, senza ridere o scherzare.
513. La condotta dei fratelli penitenti va attentamente studiata; e se durante la penitenza, nonché al di fuori di essa, si comportano con rettitudine, i fratelli mostreranno maggior clemenza nei loro confronti prima che nei confronti di quanti si comportano altrimenti.
Ma dovete sapere che né il maestro né chiunque altro abbia il potere di comminare le punizioni deve infliggere la punizione corporale durante l’ottava di Pentecoste; ma se accade che si tenga capitolo durante le ottave delle feste suddette, e che un fratello venga condannato alla pena del venerdì, il maestro, o chi ne fa le veci, dopo aver comunicato a quel fratello il responso del capitolo, deve invitarlo a recarsi dal fratello cappellano per ricevere la punizione corporale, non appena siano trascorse le ottave.
514. E se i fratello comminano a un fratello la pena di un giorno, o quella di due giorni con l’aggiunta del terzo, o anche se decidono che la punizione deve avere corso immediatamente, essa sarà rimandata al primo lunedì dopo l’ottava, e colui cui spetta di giudicarlo deve attenersi a tale criterio. E deve convocare i fratelli dopo la funzione dell’ora prima e deve infliggere la punizione al fratello secondo la procedura relativa ai giorni in cui non si tiene capitolo. E se si è voluto così in onore del venerato corpo di Nostro Signore che i fratelli hanno ricevuto.
515. Tuttavia, si il fratello al quale è stata inflitta una penitenza, è aduso a tenere una condotta scorretta, o se la mancanza da lui commessa è molto grave, o gli è stato consentito di tenere l’abito per amore di Dio, qualora i fratello lo ritengano opportuno, può subire la punizione corporale anche durante le ottave suddette; ma in tal caso la punizione deve essere inflitta dal cappellano in privato, poiché i fratelli malvagi devono essere costretti alle penitenze nei giorni di festa come in ogni altro giorno, affinché possano essere distolti al male e dalla loro cattiva condotta.
516. E tutti sappiano che quando un fratello chiede perdono per i propri peccati dinanzi al capitolo, colui che tiene capitolo non può rimandarlo al proprio posto né trattenerlo là dentro, ma deve invitarlo ad uscire come si è detto; poiché la regola stabilisce che nel caso di mancanze veniali, oppure qualora si tratti di evitare l’insorgere di una disputa, un fratello può essere giudicato anche dal solo maestro o da chi ne fa le veci; e in tal caso il fratello potrà essere rimandato al suo posto, benché questo non sembri ragionevole.
517. Ma sappiate che anche qualora il maestro o colui che tiene capitolo intenda rimandarlo al suo posto, i fratelli possono intimargli di lasciare la sala, e colui che tiene capitolo, foss’anche il maestro o un altro, deve obbedire a loro. Ma quando un fratello è davanti al maestro per ricevere la punizione nessun altro può farlo rialzare da terra, salvo il maestro, e fintantoché il maestro si trova nella casa nessuno può condonare la punizione di un fratello, senza l’autorizzazione del maestro stesso. Ma quando il maestro lascia la casa, il fratello che ne fa le veci può condonare le pene lavorative e i digiuni, eccetto quello del venerdì, quando i fratelli devono digiunare stando per terra; ma senza il permesso del maestro nessuno può far alzare da terra un fratello.
518. E quando i fratelli sono accampati e non mangiano nel refettorio, i fratelli penitenti devono mangiare nella tenda del maestro, se è presente nell’accampamento; e se la tenda del maestro non è stata piantata devono mangiare in quella del maresciallo; e se la tenda del maresciallo non è stata piantata devono mangiare in quella del commendatore della terra.
519. E i fratelli penitenti devono pranzare e cenare alla stessa ora del convento, tranne che nei giorni in cui devono digiunare e in quelli in cui il convento prende due pasti, poiché in quei giorni i fratelli penitenti non devono mangiare prima di nona. E i fratelli penitenti devono recarsi in refettorio per tempo e trovarsi al loro posto quando inizia la benedizione. E se un fratello penitente desidera bere a nona o a compieta, può bere come gli altri e avrà la stessa misura di vino dei fratelli che non sono in penitenza; ma durante i pasti deve bere il vino della servitù. E i fratelli penitenti devono bere in due da una coppa, a meno che uno dei due non sia un turcopolo; ma se uno dei due non regge il vino quanto l’altro, potrà essere data una coppa per ciascuno.
520. E se un fratello sopporta di buon grado la punizione per un periodo che appaia ragionevolmente lungo, o se mantiene una buona condotta, o un gentiluomo intercede in suo favore, o per qualunque altro buon motivo, colui che ha l’autorità per farlo, quando lo ritiene opportuno, può convocare i fratelli e dir loro: <<Signori, il tale fratello ha subito la punizione per un certo periodo, e mi pare opportuno farlo alzare, se a voi aggrada>>. E se la grazia è stata richiesta da un gentiluomo deve farne il nome. <<Tuttavia la giustizia della casa dipende sempre da Dio e da voi, fintantoché vi mantenete saldi in essa, Dio vi sosterrà; vi interpellerò e voi mi direte ciò che vi pare più opportuno>>. Quindi chiederà il parere di ognuno, a partire dai notabili e dai più sapienti; e la maggior parte è favorevole a farlo alzare, tutti devono inginocchiarsi e, prima che il fratello venga convocato, devono recitare una breve preghiera per lui, affinché Dio gli conceda la grazia di mai più peccare d’ora in poi.
521. E dopo che si sono alzati, colui che ha l’autorità per farlo convocherà il fratello e gli dirà davanti a tutti: <<Mio buon fratello, i fratelli si mostrano magnanimi con voi, poiché se lo avessero ritenuto opportuno avrebbero potuto tenervi a lungo in penitenza, secondo le usanze della casa, ma hanno deciso di farvi alzare ora da terra, e voi, per amor di Dio, guardatevi dal peccare, come se aveste subìto una più lunga penitenza>>. Allora il fratello liberato dalla penitenza deve rendere grazie a tutti i fratelli, e a partire da quel momento deve riprendere il proprio equipaggiamento e le altre sue cose e comportarsi come prima della punizione, e se può anche meglio. E se un fratello è levato da terra per l’intercessione di un valoroso cavaliere laico, o di un vescovo, o di qualche altro gran personaggio, gli può essere chiesto di andare a rendergli grazie; e sta al fratello decidere se farlo o meno, ma mi pare più onorevole non farlo.
522. Si rammenti però che né il maestro né nessun altro può cancellare la penitenza di un fratello, senza consultare gli altri; e se i fratelli sono d’accordo, venga fatto alzare, per amore di Dio, ma se tutti o la maggioranza dei fratelli non sono d’accordo, il fratello deve rimanere in penitenza finché piace a Dio e ai fratelli; e non può essere fatto alzare in alcun altro modo.
523. La settima è il venerdì e la punizione corporale; e il fratello condannato alla punizione del venerdì deve subire la punizione in quello stesso luogo, non appena colui che tiene capitolo gli ha comunicato la decisione dei fratelli, quindi può tornare al suo posto; ma se il fratello è infermo oppure si è nelle ottave di Natale, Pasqua o Pentecoste. Colui che tiene capitolo deve inviarlo dal fratello cappellano e il fratello cappellano deve infliggergli senz’altro la punizione. E se uno viene condannato dal capitolo alla punizione del venerdì, il primo venerdì deve digiunare a pane e acqua, se è in grado di farlo, e deve mangiare nel refettorio lo stesso pane che mangiano gli altri fratelli, tranne il venerdì delle ottave delle festività suddette; in tal caso digiunerà il venerdì successivo, se è in grado di farlo. E se si trova in un luogo diverso dal refettorio deve mangiare il pane e bere l’acqua nell’ora prescritta per i penitenti.
524. E se un fratello deve essere inviato dal cappellano, ma il cappellano non è presente, il fratello che ricopre la carica più elevata deve riunire i fratelli prima della funzione dell’ora prima e deve infliggere, davanti a loro, la punizione corporale al fratello condannato, quando quest’ultimo starà meglio. E il commendatore e tutti i fratelli presenti devono infliggere la punizione e dire il paternoster e seguire in tutto e per tutto la procedura precedentemente descritta, con la differenza che in questo caso il fratello deve digiunare solo il venerdì. E tutti sappiano che le punizioni inflitte dal maestro o da un altro fratello diverso dal cappellano devono essere inflitte davanti a tutti i fratelli, a meno che non siano destinate a un fratello affetto da una infermità nascosta; ma anche in questo caso, se il cappellano non è presente, la punizione può essere inflitta dal maestro o da un altro commendatore, purché in privato.
525. E alcuni ritengono che nessun prete secolare,il quale preti servizio nella casa per amore di carità, possa infliggere la punizione corporale a un fratello, a meno che non sia cappellano; per quanto ciò sia corretto, ci pare preferibile che la punizione venga inflitta dal maestro o da un altro commendatore, in privato, così come farebbe il cappellano, a meno che si tratti d’un cavaliere; la punizione che deve essere inflitta dal cappellano, in sua assenza, deve essere inflitta da un altro prete di pari dignità, in privato, dopo mattutino o nel momento che gli pare più opportuno.
526. L’ottava punizione è a giudizio del cappellano; e qualora il capitolo incarichi il cappellano di punire un fratello, questi deve sottomettersi alla giustizia del cappellano e fare, per quanto gli è possibile, ciò che il cappellano gli ordina; e se agirà altrimenti, non darà corso alla sentenza dei fratelli del convento.
527. La nona è quando un fratello viene deferito davanti al maestro o ad un altro dignitario della casa. E tutti i fratelli del Tempio devono sapere che quando la colpa sottoposta al giudizio del capitolo riguarda l’abito, oppure è inusitata, o particolarmente grave, o è tale che i fratelli siano incerti sulla procedura da seguire, allora devono sospendere la decisione e rimettersi al giudizio del maestro o di un altro dignitario della casa, il quale sia dotata dell’autorità e della competenza necessarie per affrontare il caso secondo la volontà di Dio e le usanze della casa.
328. E tutti sappiano che quando un fratello mantiene un comportamento abitualmente scorretto, deve essere deferito al maestro o ai dignitari della casa, anche per una lieve mancanza, in modo che più grande sia la sua vergogna e più profondo il suo pentimento e possa meglio rendersi conto della sua colpa. Poiché sia chiaro che spetta al maestro, prima che a chiunque altro, far rimarcare, soprattutto ai fratello stolti o avventati, le mancanze commesse, e dare il massimo peso anche alla colpa più lieve, aumentando la punizione fino a due giorni, con l’aggiunta del terzo; ma se uno non ha commesso mancanze che conducano alla perdita dell’abito, il maestro non deve infliggergli punizioni più gravi, né andare al di là dei propri poteri.
529. E quando la condanna di un fratello viene sospesa dai fratelli e quel fratello viene deferito davanti al maestro, egli deve chiedere perdono per le proprie colpe nel primo capitolo cui prenderanno parte sia lui sia il maestro. E tutti sappiano che dopo aver preso allo della mancanza del fratello, sia essa lieve o seria, il maestro deve farlo uscire dalla sala, poiché non può rimandarlo al suo posto senza che i fratelli si siano pronunciati: infatti è per loro volere che è stato deferito al maestro; e si potrà dare corso alla sentenza che hanno pronunciato solo quando la colpa del fratello sarà stata esaminata che colui davanti al quale l’hanno deferito, per poterlo giudicare.
530. E se la condanna di un fratello viene sospesa e quel fratello è deferito per una mancanza commessa nelle terre di Tripoli o Antiochia, davanti al gran commendatore di quella medesima regione, egli non può essere giudicato da un balivo del Tempio ma solo dal maestro, o da colui dinanzi al quale il fratello è stato deferito per volontà dei fratelli; e lo stesso vale per i fratelli deferiti ai balivi, i quali, per quanto riguarda la provincia loro affidata, svolgono le funzioni del maestro.
531. La decima è quando un fratello viene prosciolto; questa sentenza può essere pronunciata quando colui cui spetta di giudicare il fratello, o al quale il fratello ha chiesto perdono, ritiene che egli non abbia commesso alcuna mancanza, né piccola né grande. In tal caso non potrà essere prosciolto il fratello che l’aveva accusato, ma anzi dovrà essere inviato dal fratello cappellano, poiché nessuna colpa, grande o piccola che sia, deve rimanere impunita; ma si dovrà senz’altro assolvere colui che non risulta colpevole di alcuna mancanza, poiché non sarebbe cosa buona punirlo senza che abbia peccato, dal momento che è risultato innocente.
532. Dopo che i fratelli hanno fatto ammenda per i propri peccati nel modo suddetto, e i colpevoli sono stati puniti secondo le usanze dalla casa, e il capitolo è prossimo alla conclusione, prima di prendere congedo, il maestro, o colui che tiene capitolo, deve istruire i fratelli sul giusto modo di vivere; e deve esporre e spiegare loro una parte delle regole e delle consuetudini della casa, ed esortarli dal guardarsi dai cattivi pensieri e ancora più dalle cattive azioni e a comportarsi, nel cavalcare e nel parlare, nel giudicare e nel mangiare e in ogni altra attività, in modo da evitare eccessi e stravaganze, a tenere puliti e in ordine i capelli e l’abbigliamento, in modo che non vi sia alcun disordine.
533. Dopo aver istruito nel modo che egli ritiene più opportuno, prima di prendere congedo, il maestro può infliggere la punizione ai fratelli che l’hanno meritata, ma se vuole e se ha necessità di quei fratelli, può omettere di farlo; ma sia chiaro che la penitenza è comunque cosa assai buona.
534. E se intende infliggere la punizione ai fratelli, deve parlare in questo modo: <<Tutti coloro che devono subire tre punizioni o due>> o quante egli ritiene più opportuno <<si facciano avanti, se sono in grado di subire la punizione>>. E coloro che devono subire il numero di punizioni da lui indicato devono recarsi dinanzi a colui che tiene capitolo; e colui che tiene capitolo deve dire loro se giudica opportuno punirli tutti immediatamente o rimandare la punizione di alcuni, se sono troppo numerosi o se sono utili per il bene della casa, quindi ordina loro di andare a spogliarsi, ed essi devono obbedire. E quando si sono spogliati, nel modo previsto dalle usanze della casa, devono tornare davanti a colui che tiene capitolo e inginocchiarsi con umiltà e grande devozione; e subito il commendatore deve recitare insieme ai fratelli la preghiera, e infliggere le punizione corporale ai fratelli che sono in penitenza.
535. E se colui che tiene capitolo vuole trattenere tutti i fratelli che si sono fatti avanti per subire la punizione, può farlo; e se il commendatore della casa o un altro che ha autorità sui fratelli, dice a colui che tiene capitolo: <<Signore, per amor di Dio, vogliate rimandare la punizione del tale fratello, poiché mi è necessario per il bene della casa>>, colui che tiene capitolo può acconsentire alla richiesta, ma se lo ritiene opportuno può anche procedere alla punizione. E tutti sappiano che ciascuno deve fare ogni sforzo per il bene della casa, ma senza dannare la sua anima, per nessun motivo un fratello deve consapevolmente arrecare danno alla propria anima.
536. E tutti sappiano che in ogni caso coloro che devono subire più punizioni devono essere sempre puniti per primi, purché siano in buona salute; e dopo che il capitolo ha avuto inizio non si devono infliggere ulteriori punizioni, a meno che i fratelli non stabiliscano di procedere alla punizione subito dopo la lettura della sentenza, come si è detto più sopra.
537. E tutti sappiano che quando un fratello si reca oltremare, per ordine della casa, prima di radunare le sue cose, deve pregare il maresciallo, o colui che ne fa le veci, di convocare i fratelli; e quando i fratelli sono riuniti, colui che deve recarsi oltremare deve chiedere loro umilmente perdono, per amore di Dio e della Vergine, per qualunque mancanza commessa nei loro confronti, ed essi, per amore di Dio e in segno di carità, devono condonargli le penitenze che dovrebbero essergli inflitte, a causa dei pentimenti  e dell’angoscia che dovrà sopportare durante la traversata e ovunque lo porti la sua missione: E gli anziani dicono che i fratelli possono e devono esonerare tale fratello dalle penitenze che gli spetterebbero; e aggiungono che egli è prosciolto da ogni penitenza, ma solo se i fratelli gli concedono il perdono.
538. E dopo che ha comminato le punizioni, nel modo suddetto, se non resta altro da dire o da fare, colui che tiene capitolo può congedare i fratelli dicendo: <<Signori, possiamo sciogliere il nostro capitolo, poiché per grazia di Dio, non vi è che bene; piace a Dio e alla Vergine che così facciamo, e il bene non potrà che crescere per ogni giorno di Nostro Signore>>. E deve aggiungere: <<Signori, amati fratelli, ben conoscete la clemenza del nostro capitolo, e di coloro che vi partecipano, e di coloro che non vi partecipano, e sapete che chi vive fuori della giustizia della casa, e non confessa le proprie colpe né fa ammenda nel modo prescritto, e chi si appropria delle elemosine della casa, o fa espellere qualcuno dalla casa, senza motivo, in mala fede e senza regione, non beneficerà della clemenza del capitolo né della carità della casa>>.
539. <<Ma coloro che confessano le proprie colpe, e non nascondono le proprie mancanze per vergogna o per paura della punizione, e coloro che sono sinceramente pentiti del male che hanno commesso, tutti hanno diritto alla clemenza del capitolo e alla carità della casa; e a costoro io concedo il perdono, per quanto mi riguarda, in nome di Dio e della Vergine, e dei santissimi Pietro e Paolo apostoli, e in nome del nostro Santo Padre, il papa, e in nome di tutti voi, che mi avete conferito l’autorità; e prego Dio affinché, per sua misericordia e per amore della sua dolce madre, e per i meriti suoi e di tutti i santi, perdoni i vostri peccati, così come Egli perdonò la gloriosa Santa Maria Maddalena>>.
540. <<Ed io, amati signori, chiedo perdono a voi tutti e a ciascuno di voi, affinché se ho fatto o detto qualcosa che non avrei dovuto fare o dire contro di voi, o se ho per caso suscitato la vostra collera, vogliate perdonarmi, per amore di Dio e della sua dolce madre; e perdonatevi l’un l’altro, per amore di Dio, affinché non restino fra di voi ira o astio>>. – E ciò conceda Nostro Signore per la sua misericordia, e i fratelli devono fare quanto viene loro chiesto e comandato.
541. Quindi deve proseguire dicendo: <<Signori, amati fratelli, dovete sapere che, ogni volta che sciogliamo il capitolo, dobbiamo pregare il Signore di concederci la pace>>. E deve iniziare a recitare la preghiera, dando ascolto all’ispirazione di Dio, e pregare in primo luogo per la pace della Chiesa, e per il santo Regno di Gerusalemme, e per la nostra casa, e per le altre case religiose, e per tutti gli uomini di religione, e per i confratelli e consorelle, e per tutti i benefattori della nostra casa, vivi o trapassati; e infine deve pregare per tutti coloro che hanno lasciato questo mondo e attendono la misericordia del Signore, e in particolare per coloro che riposano nei nostri cimiteri, e per le anime dei nostri padri e delle nostre madri, affinché il Signore, nella sua bontà, perdoni i loro peccati e conceda loro la pace. E queste preghiere dovranno sempre essere recitate alla fine del capitolo; e spetta a colui che tiene capitolo decidere se sia opportuno aggiungerne delle altre.
542. dopodiché, se è presente fra loro, il cappellano dovrà dire: <<Amati fratelli, rendete dopo di me la vostra confessione>>. Ed essi dovranno dire quello che il cappellano insegnerà loro; e dopo che ognuno avrà reso la propria confessione, il cappellano concederà l’assoluzione a tutti i fratelli, secondo la sua volontà e in base alle usanze della casa. Poiché sappiate che il fratello cappellano ha ricevuto dal Santo Padre la grande autorità di assolvere i fratelli, sempre in base al genere e alla gravità dei loro peccati. Ma se il cappellano non è presente fra loro, dopo la preghiera, ciascun fratello reciterà un paternoster e un’avemaria.
543. Abbiamo già detto in che modo debbano essere recitate le preghiere durante il capitolo e in che modo i fratelli debbano comportarsi mentre le recitano, ovvero quando debbano inginocchiarsi e prosternarsi: per tale motivo, d’ora in avanti, non ne diremo oltre.

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