137. In assenza del maresciallo, il commendatore dei cavalieri è alle dipendenze, sia in pace sia in guerra, del commendatore della terra (quando non è presente il maresciallo), ma ha la prerogativa di autorizzare i fratelli a sottoporsi a un salasso, lavarsi e correre a cavallo. E può autorizzare uno dei fratelli a trascorrere una notte fuori dal convento; e in assenza del maresciallo e del commendatore della provincia, può tenere capitolo.
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.