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Statuti dei fratelli cavalieri, Statuti e le istituzioni gerarchiche della casa del Tempio

161 – 163: Dello squadrone


161. Quando i fratelli sono divisi in squadroni, non devono andare da uno squadrone all’altro, né montare a cavallo, o prendere lancia e scudo senza permesso; e quando hanno preso le armi devono disporre gli scudieri con la lancia dinanzi a loro e quelli col cavallo di dietro, a seconda delle istruzioni del maresciallo, o di chi ne fa le veci; e fintantoché sonno nello squadrone nessuno deve volgere indietro il cavallo per combattere o incitare i compagni, né per nessun altro motivo.
162. Se un fratello desidera mettere alla prova il proprio cavallo, per verificare la sue condizioni o controllare che sia stato sellato e coperto a dovere, può montare in sella e uscire per qualche tempo senza permesso, e poi tornare tranquillamente e in silenzio nello squadrone; ma non può prendere lancia e scudo senza permesso; è consentito indossare il cappuccio di ferro senza attendere il permesso, ma non toglierselo. Nessuno deve caricare o uscire dai ranghi senza permesso.
163. Nel caso che un cristiano si comporti in modo avventato e un turco lo assalga per ucciderlo, ed egli sia in pericolo di morte, se qualcuno, trovandosi in quei pressi, decide di lasciare lo squadrone per soccorrerlo, perché sente in cuor suo di poterlo aiutare, può farlo anche senza permesso, e poi deve rientrare nello squadrone, tranquillamente e in silenzio. Chi va alla carica o esce dai ranghi per qualunque altro motivo sarà punito e verrà inviato a piedi all’accampamento e privato di tutto meno che dell’abito.

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