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Statuti del commendatore della provincia e del regno di Gerusalemme, Statuti e le istituzioni gerarchiche della casa del Tempio

110 – 119: Statuti del commendatore della provincia e del regno di Gerusalemme


110.Il commendatore del regno di Gerusalemme dispone di quattro cavalli e di un palafreno in luogo del mulo; ha diritto a due scudieri, un sergente con due cavalcature, un diacono che sappia scrivere, un turcopolo con un cavallo, uno scrivano saraceno con un cavallo e due fanti al pari dei siniscalco; dispone inoltre di una tenda per gli scudieri e di un padiglione come il maresciallo. Suo compagno è il drappiere della casa.
111. Il commendatore della terra è il tesoriere del convento; tutti i beni della casa, qualunque ne sia la provenienza, di qua o di là del mare, sono affidati nelle mani del commendatore della terra e a lui amministrati; egli deve riporli nel tesoro e non può toccarli o trasferirli fintantoché il maestro non li abbia stimati; dopodiché la stima viene messa per iscritto e il commendatore deve metterli nel tesoro e può usarli per la necessità della casa. E se il maestro o una parte dei fratelli più valorosi glielo domandano, egli deve renderne conto.
112. Il commendatore della terra deve fornire al drappiere quanto gli serve, e prelevare da lui ciò che gli aggrada, su consiglio del drappiere; e il drappiere deve obbedirgli.
Il commendatore della provincia può donare un palafreno, un mulo o una mula, una coppa d’argento, una pelliccia di vaio o di brunete, o un triangolo di pelliccia di vaio o una tela di Reims agli amici che fanno ingenti donazioni alla casa del Tempio. E tutti gli abiti di vaio o di scoiattolo o di scarlatto e tutte le stoffe non cucite donate al convento sono a disposizione del commendatore della provincia; e le altre vesti cucite devono essere riposte nella sartoria.
113. Le donazioni e i lasciti dei valore di cento3 o più bisanti devono andare al commendatore della provincia.
Ma se la donazione supera i cento bisanti va versata nel tesoro, mentre se è inferiore va consegnata al commendatore della casa che ha beneficiato dell’elemosina; le donazioni, grandi o piccole, fatte alla casa del mare, devono essere versate nel tesoro.
Se uno schiavo a disposizione del commendatore paga per il proprio riscatto una somma di mille o più bisanti, il denaro deve essere custodito nel tesoro; ma se il riscatto è inferiore ai mille bisanti deve essere consegnato al commendatore; e se lo schiavo risiede nel maresciallato e il riscatto è inferiore a mille bisanti deve essere consegnato al maresciallo; ma se il riscatto supera i mille bisanti deve essere versato nel tesoro.
114. Il commendatore può assegnare ai fratelli uno o due dei suoi muli o un’altra delle sue bestie da soma; ma non troppo spesso. Inoltre il commendatore non deve accogliere nella sua carovana animali che i fratelli abbiano sostituito con altri; questi devono essere condotti nelle stalle comuni, a meno che la sostituzione non sia stata autorizzata dal maestro.
Se qualunque fratello chiede che gli venga assegnato come cavalcatura uno dei puledri accuditi dai fratelli al servizio del commendatore, questi può concederne uno o due; ma non lo faccia troppo di sovente.
115. Se il commendatore ha bisogno di cavalli per le stalle o le mandrie dei fratelli, e li chiede al maresciallo, questi, se lo può, deve aiutarlo, prestandogli puledri o cavalli. Ma se lo ritiene opportuno ne può chiedere la restituzione per assegnarli ai fratelli del convento; e il commendatore deve restituirli quando è necessario. Se un fratello chiede al maresciallo un cavallo che questi ha prelevato dalle stalle, il maresciallo glielo può consegnare perché tutti i cavalli provenienti dalle stalle devono essere restituiti; ma se il commendatore compra dei puledri, o altri animali, e li affida ai fratelli poiché li allevino, il maresciallo non può prelevarli senza l’autorizzazione del commendatore o del maestro. E se il maresciallo non ha mezzi per comperarli, ne deve informare il maestro o il commendatore e questi gli fornirà gli animali allevati dai fratelli al suo servizio, con i quali potrà soddisfare le richieste dei fratelli del convento. E il maestro stesso non può prelevarne nemmeno uno senza il consenso del commendatore, e il commendatore deve obbedire al maestro. Il commendatore può acquistare bestie da soma, cammelli e qualunque altro animale di cui abbia bisogno per la propria attività.
116. Il bottino, le bestie da soma, gli schiavi e il bestiame di cui le case del regno di Gerusalemme si impadroniscono in guerra, vanno messi a disposizione del commendatore della terra, esclusi i destrieri, le armi e le armature, che vanno al maresciallo.
Se il commendatore del regno di Gerusalemme intende uscire a cavallo, portando con sé dei beni, può richiede una scorta al maresciallo, e il maresciallo deve fornirgliela.
117. Qualora i cavalli del commendatore siano sfiniti o inutilizzabili, ed egli necessiti di altri cavalli per servire la casa, li deve chiedere al maresciallo o a chi ne fa le veci, e questi glieli deve fornire; e il commendatore deve far rientrare i suoi cavalli nella carovana. Al suo ritorno riprenderà i suoi cavalli e restituirà quelli presi in prestito.
Se lo desidera, il commendatore può farsi decorare una sella nel maresciallato, per se stesso o anche per donarla ad amici della casa, ma non troppo spesso.
118. Il commendatore della provincia non può trasferire un fratello da un baliato all’altro, se non è il maestro a richiederlo.
Le case e i casali del regno di Gerusalemme, e tutti i fratelli che vi risiedono, sono soggetti all’autorità del commendatore della terra.
E se il maestro è presente, il commendatore non può invitare nobili o cavalieri o fare loro doni, ma solo ricevere in forma privata gli amici della casa. Ma in assenza del maestro può farlo.
119. Il commendatore può attingere alle casse della casa solo dopo aver informato il maestro e con il suo consenso.
Tutte le navi che appartengono alla casa di Acri sono soggette all’autorità del commendatore della terra. E il commendatore della Volta d’Acri e tutti i fratelli posti alle sue dipendenze sono soggetti all’autorità del commendatore della terra, e tutto ciò che le navi trasportano deve essere affidato al commendatore della terra. Ma gli oggetti inviati specificamente al maestro o a un altro fratello devono essere consegnati al destinatario.
Quando si tratta di suddividere i fratelli del convento fra le diverse sedi, il commendatore può dire al maresciallo: <<Assegnatene tanti a questa casa e tanti a quest’altra>>. E il maresciallo deve obbedire e non dislocarne né più né meno.

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