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I commendatori delle case del Tempio, Statuti dei fratelli cavalieri, Statuti e le istituzioni gerarchiche della casa del Tempio

132 – 136: Statuti dei fratelli cavalieri: I commendatori delle case del Tempio


132. I cavalieri commendatori delle case devono avere quattro cavalli e due scudieri ciascuno; due dei loro cavalli devono ricevere la stessa razione dei quelli del maestro e gli altri due una razione uguale al resto del convento. Quando i fratelli del convento hanno tre cavalli, essi possono averne quattro; e quando i fratelli del convento hanno due cavali essi possono averne tre. Questi commendatori possono versare cento bisanti al maresciallo, cinquanta bisanti al drappiere, venti bisanti al sotto-maresciallo e dieci all’aiuto-drappiere; ai fratelli del convento un bisante ciascuno, o una cotta, o una camicia, o una casacca, o una pelle di daino o un tessuto di lino.
133. I cavalieri commendatori delle case possono scambiarsi l’un l’altro fino a cento misure provenienti dalle cucine, e dar via parte delle proprie scorte; possono scambiare o donare una delle proprie bestie da soma ad un fratello del convento; ma questi deve avere il consenso del maresciallo o tenere l’animale della carovana.
Se sono presenti il maestro o il commendatore della provincia, i commendatori non possono, senza il loro permesso, invitare nobili secolari né fare loro doni di valore; possono però ricevere in forma privata confratelli o amici della casa del tempio.
134. Né il commendatore della casa né nessun altro può decidere da solo della colpevolezza di un fratello, in base a parole dette fra loro; il fratello deve essere piuttosto convocato dinanzi al capitolo; poiché la parola del commendatore equivale alla parola di qualunque altro fratello; ma se si tratta di ordini dati dal commendatore a un fratello soggetto alla sua autorità, la parola del commendatore è sufficiente, ed egli può decidere da solo della sua colpevolezza e togliergli tutto, tranne l’abito.
135. Se il commendatore della casa desidera donare uno dei suoi cavalli a un fratello del convento, il cavallo viene inserito nella carovana con il consenso del commendatore superiore. Ma se il fratello effettua uno scambio di cavalli con il commendatore con il permesso del maresciallo, il cavallo del fratello deve rimanere insieme agli altri cavalli del commendatore. E se dispone di puledri, o di altre cavalcature, il commendatore può affidarli ai suoi sottoposti, e può donare ai fratelli casalieri1 un mulo o i mezzi per acquistarne uno, e può acquistare dai contadini dei casali puledri e bestie da soma, onde allevarli.
136. I commendatori non possono costruire nuove case in malta, calce o pietra, senza il consenso del maestro o del commendatore della terra. Possono però ricostruire o riparare le case che versano in cattive condizioni

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