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Statuti del maresciallo del convento del Tempio, Statuti e le istituzioni gerarchiche della casa del Tempio

101 – 109: Statuti del maresciallo del convento del Tempio


101. Il maresciallo deve avere quattro cavalli e due scudieri, e invece del mulo gli viene assegnato un bel turcomanno, e se qualcuno dei fratelli glielo chiede egli può rifiutare di darlo via se non gli aggrada. Ma se dispone di un roncin da combattimento e un fratello glielo chiede deve darglielo. Consegnare lo stallone di un altro fratello. Ha diritto anche a un sergente con un cavallo, al quale se lo desidera può prestare un’altra delle cavalcature della carovana; deve avere un turcopolo con un cavallo, e una tenda a quattro falde, tre aste, due picchetti, più una tenda per gli scudieri e l’equipaggiamento; e deve avere armi e razioni in misura uguale agli altri fratelli del convento. E durante gli spostamenti di ogni genere, è il carro del commendatore del luogo a trasportare la sua tenda, il suo orzo e il suo calderone.
102. Tutte le armi della casa ricadono sotto l’autorità del maresciallo; quelle acquistate per i fratelli del convento, quelle ricevute in dono, e quelle strappate al nemico. E tutte le armi comprese nel bottino… o il corrispettivo ricavato dalla loro vendita… devono essere consegnate al maresciallo. Così come le armi dei fratelli defunti; ad eccezione delle balestre, che vanno al commentatore della terra, e delle armi turche acquistate dai commendatori per i sergenti che ricadono sotto la lor autorità. Spetta al maresciallo dari ordini e schierare i fratelli in battaglia, e può farsi sostituire solo se è assente o infermo.
103. Quando si leva il grido di guerra, i commendatori delle case devono radunare i loro cavalli e unirsi allo squadrone del maresciallo e non abbandonarlo fino a nuovo ordine. E tutti i sergenti devono appressarsi al turcopolerio4 e non allontanarsi fino a nuovo ordine. Tutti i cavalieri e i sergenti e gli uomini in armi, fintantoché sono sotto le armi, sono agli ordini del maresciallo.
Ovunque si trovi, il maresciallo può acquistare cavalli e muli o mule. Ma deve informare il maestro, e il maestro deve consegnargli i bisanti di cui abbisogna.
Il maresciallo può donare a un nobile laico una sella usata o regalata al convento e altri piccoli accessori, ma con moderazione e sempre con il consenso del maestro.
104. Quando il maresciallo si trova nelle terre di Tripoli o Antiochia, il commentatore può assegnargli il il maresciallato di quelle terre, ma non è obbligato a farlo. E se gli aggrada il maresciallo può accettare l’incarico, ma non è obbligato a farlo. E se il commentatore gli affida l’incarico ed egli lo accetta, può assegnare ai fratelli ciò di cui abbisognano. E se non lo accetta sarà il maresciallo del convento ad occuparsi dell’equipaggiamento leggero. Il maresciallo non ha poteri sui marescialli locali, eccezion fatta per i comandamenti della casa, che egli dovrà eseguire ovunque si trovi, in particolare per quanto attiene l’equipaggiamento leggero. Tuttavia se ordina al maresciallo locale di dare uno dei cavalli della carovana a un fratello che risiede in quella terra, il maresciallo locale deve obbedirgli.
105. Ma se il maresciallo del convento prega di darlo ad un fratello non residente nella terra, può rifiutare. Tuttavia se, in tempo di guerra,il maresciallo del convento può recarsi presso la carovana e ordinare al maresciallo locale di assegnare un certo cavallo ad un fratello, e il maresciallo locale deve obbedirgli. E al ritorno dalla guerra i fratelli devono ricondurre i cavalli presso la carovana. Se vi sono due squadroni di cavalieri, il maresciallo locale ne comanda uno; in mancanza del maresciallo locale, lo squadrone viene affidato, se ciò gli aggrada, al commendatore della terra.
106. Se lo desidera, il maresciallo del convento può nominare il sotto-maresciallo e il gonfaloniere in modo avveduto. E se desidera trasferire parte dell’equipaggiamento del maresciallato da una casa all’altra, da portare in guerra o in spedizione militare o durante il riposo dei cavalli, il commendatore della terra deve organizzare il trasporto di quanto affidatogli dal maresciallo per mezzo di bestie da soma.
Il commendatore di una qualunque terra in cui il maresciallo del convento venga a trovarsi, non deve utilizzare i cavalli del convento per far trasportare le salmerie, senza avvisare il maresciallo stesso.
Quanto si è detto a proposito del maresciallo del convento della terra di Tripoli, vale anche per la terra di Antiochia.
Spetta al maresciallo del convento fare chiamare i fratelli alle armi e dare loro gli ordini, anche in presenza del maestro o di chi ne fa le veci, poiché egli è balivo del convento. Il maresciallo deve tenere capitolo nella terra di Gerusalemme in assenza del maestro, del siniscalco o del sostituto maestro.
107. I cavalli che giungono da Occidente devono essere sorvegliati nella carovana fintantoché il maestro non gli abbia esaminati. Come si è già detto, il maestro può prelevarne uno o due ad opus suum o per farne dono; ma fintantoché non li dona deve lasciarli nella carovana; il maresciallo può disporre degli altri cavalli assegnandoli ai fratelli che ne abbiano necessità.
Se un fratello residente nella terra passa a miglior vita, o viene inviato in un’altra provincia senza il suo equipaggiamento, l’equipaggiamento deve restare presso il maresciallato della provincia, mentre l’equipaggiamento degli altri fratelli del convento deve essere custodito nel maresciallato del convento.
108. Il maresciallo non può trasferire i fratelli da una casa del Tempio all’altra, se non in seguito a scambio. Il maresciallo del convento non può trasferire nel convento un fratello che risieda nella terra, né inviarlo fuori dalla terra, né dislocarlo nella terra, senza il consenso del maestro. Il maestro o il convento possono escludere fratelli dal capitolo in occasione della nomina del commentatore di una delle provincie d’Oriente, ma non possono escludere il maresciallo a meno che non sia stato congedato; tutti i commendatori delle provincie d’Oriente, ad eccezione del siniscalco e del commendatore del regno di Gerusalemme, possono essere esclusi dal capitolo in occasione della nomina dei marescialli, anche se non sono stati congedati.
109. Il maresciallo non può costringere con la forza un suo collega a vivere in un’altra terra, ma può mandarlo in missione solo per due settimane, per trasferire le salmerie o lo squadrone.
Il maresciallo e il commendatore della terra devono provvedere a tutto ciò di cui il maresciallato necessita, tranne l’acciaio e il filo di Borgogna.

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