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OMNE DATUM OPTIMUM di Filippo Grammauta (testo originale e traduzione in italiano)


OMNE DATUM OPTIMUM A cura di Filippo Grammauta

La data di fondazione dell’Ordine del Tempio è tutt’ora incerta; alcuni la collocano nel 1118, altri nel 1119, ma la data più probabile dovrebbe essere il 1120.

Forse non è mai esistito un documento che ne attestasse la costituzione e se fosse esistito, con ogni probabilità è andato distrutto assieme all’archivio dell’Ordine, trasferito a Cipro dopo la perdita della Terrasanta, ed incendiato dai Turchi nel 1571. Le fonti disponibili, non sempre pienamente attendibili, non sono ricche di dettagli storicamente accettabili e, spesso, sono tra loro in contrasto.

Secondo Guglielmo di Tiro, autore della “Historia rerum in partibus transamarinis gestarum”, riferendo di alcune vicende accadute nel 1118, ci fa sapere che: “Lo stesso anno, alcuni nobili cavalieri dell’ordine equestre, pieni di devozione e timorati di Dio, si consacrarono al servizio di Cristo e tra le mani del patriarca fecero professione di vivere per sempre secondo l’uso dei canonici regolari, nella castità, nell’obbedienza e senza possedere beni propri. I primi e più noti di loro furono due uomini venerabili, Hugues de Payns e Godefroy de Saint-Omer. Dal momento che essi non avevano né una chiesa né una sede stabilita, il re concedette loro per un tempo limitato di alloggiare nel suo palazzo, situato accanto al Tempio del Signore a sud. I canonici concedettero loro anche lo spazio che possedevano verso il palazzo, per i loro esercizi, a certe condizioni” (1) Jacques de Vitry, che nel XIII secolo scrisse l’opera “Historia orientalis seu Hierosolymitana”, invece riferisce che:

Alcuni cavalieri amati da Dio e ordinati al suo servizio rinunciarono al mondo e si consacrarono a Cristo. Con voti solenni, pronunciati davanti al patriarca di Gerusalemme, si impegnarono a difendere i pellegrini contro briganti e predatori, a proteggere le strade e a prestare servizio come cavalieri del re Sovrano. Essi osservarono la povertà, la castità e l’obbedienza, secondo la regola dei canonici regolari. I loro capi erano due uomini venerabili, Hugues de Payns e Godefroy de Saint-Omer. All’inizio, solo nove presero una così santa decisione e per nove anni servirono in abiti secolari e si vestirono di quel che i fedeli davano loro in elemosina. E, poiché non avevano chiese o dimore di loro proprietà, il re li alloggiò nel suo palazzo, vicino al Tempio del Signore. L’abate e i canonici regolari del Tempio del Signore diedero loro, per le esigenze del loro servizio, uno spazio non lontano dal palazzo; e, per questa ragione, furono chiamati più tardi i templari”. (1)

Ernoul, che era stato scudiero di Baliano d’Ibelin (colui che nel 1187 negoziò con Saladino la resa di Gerusalemme), in una sua opera arrivata fino a noi perché inserita in una cronaca redatta nel XIII secolo da Bernard le Trèsorier, riferisce che:

“Quando i cristiani ebbero conquistato Gerusalemme, un numero significativo di cavalieri si consacrò al tempio del Sepolcro e molti lo fecero in seguito, giunti da ogni parte. Ed essi obbedivano al priore del Sepolcro. Vi furono valorosi cavalieri oblati. Questi discussero tra di loro e dissero: <<Abbiamo lasciato le nostre terre e i nostri amici e siamo venuti qui per innalzare ed esaltare la legge di Dio. E ci siamo fermati qui a bere e a mangiare e a sperperare senza fare nulla. Non combattiamo, anche se ce ne bisogno ovunque. E obbediamo a un prete e non compiamo gesta militari. Con il consenso del nuovo priore discutiamo ed eleggiamo uno di noi maestro, che ci condurrà in battaglia quando sarà necessario>>. A quel tempo era re Baldovino. Così si recarono da lui dicendo: <<Sire, per Dio, dateci consiglio, perché in tal modo abbiamo appena deciso di fare maestro uno di noi, che ci conduca in battaglia per venire in aiuto del regno. Il re ne fu molto contento e disse che ci avrebbe pensato volentieri e li avrebbe aiutati. Allora il re chiamò il patriarca e gli arcivescovi e i vescovi e i baroni del regno per prendere una decisione. Così fecero a tale riguardo e si accordarono su che cosa fosse meglio fare. E il re e i suoi consiglieri fecero così tanto verso il priore del Sepolcro che egli li affrancò dall’obbedienza”. (1)

Infine, Michele il Siro, Patriarca giacobita di Antiochia, in una sua cronaca che risale alla fine del XII secolo, racconta che:

All’inizio del regno di Baldovino II, un uomo della Franca Contea venne da Roma per pregare a Gerusalemme. Egli aveva fatto voto di non tornare più nel suo paese, ma di farsi monaco, dopo avere aiutato il re in guerra per tre anni, lui e i trenta cavalieri che lo accompagnavano, e di trascorrere il resto della vita a Gerusalemme. Quando il re di Gerusalemme e i nobili videro che si erano distinti in battaglia ed erano stati utili alla città con il loro servizio durante i tre anni, essi consigliarono a quest’uomo di servire nella cavalleria con quelli che si erano uniti a lui, invece di farsi monaco per dedicarsi alla salvezza dell’anima, e di proteggere questi luoghi dai ladri. Ora, quest’uomo, il cui nome era Hugues de Payns, accettò il consiglio. I trenta cavalieri che lo accompagnavano si unirono a lui. Il re diede loro la casa di Salomone come abitazione.” (1)

Secondo la tradizione, nel mese di gennaio 1120, in occasione del Concilio di Nablus, il gruppo di Cavalieri che si era associato attorno ad Hughues de Payns, ottenne il consenso ed il riconoscimento, come confraternita, prima dal re Baldovino II e dal Patriarca di Gerusalemme, e poi da parte dei Vescovi, Arcivescovi e dei Conti laici presenti al concilio. Di tale riconoscimento, però, negli atti ufficiali del Concilio di Nablus non vi è traccia, per cui si ritiene che l’approvazione sia stata di tipo informale.

Resta però il fatto che subito dopo il Re dona ai cavalieri di Hughues de Payns un’ala del palazzo reale di Gerusalemme, che altro non era che la moschea di al-Aqsa, posta sull’estremità meridionale della spianata delle moschee. Per le funzioni religiose i Cavalieri furono autorizzati ad avvalersi della vicina moschea di Omar (detta Cupola della Roccia), trasformata in chiesa cristiana e denominata Templum Domini.

Nel 1127 Hughues de Payns, latore di una lettera di baldovino II, assieme ad altri cinque Cavalieri (tra i quali vi era anche Godefroy de Saint-Omer), tornò in Occidente per chiedere aiuti per la Terrasanta e per avere dalla Chiesa il riconoscimento, come Ordine, della sua confraternita e dotarlo di una Regola.

Probabilmente con l’aiuto determinante del potente Conte Hughues de Champagne e sotto gli auspici dell’Abate Bernardo di Chiaravalle, considerato l’uomo più mistico del suo tempo, il 13 gennaio 1128 (che sarebbe il 1129 secondo l’attuale modo di fare iniziare l’anno il 1° gennaio, mentre nel XII secolo l’anno iniziava il 25 marzo) il Concilio di Troyes approva la Regola del nuovo Ordine. Il prologo della Regola approvata dal Concilio, detta “Regola latina”, ci fornisce importanti notizie sui primi passi mossi dai Cavalieri oblati che si erano riuniti in confraternita ad opera di due degni Cavalieri, uno dei quali era Hughues de Payns, che divenne il primo Maestro dell’Ordine.

Sempre dal prologo della Regola latina apprendiamo, inoltre, che ai lavori del Concilio parteciparono l’Abate Bernardo di Chiaravalle (da alcuni studiosi considerato l’ispiratore della parte della Regola latina che si riferisce agli obblighi religiosi che il nuovo Ordine avrebbe dovuto rispettare) nonché il legato pontificio Matteo, Vescovo di Albano.

Dopo l’approvazione della Regola, che di fatto costituisce il primo documento ufficiale riguardante l’Ordine del Tempio, Hughues de Payns, accompagnato dai suoi Cavalieri, si recò in diverse località dell’Europa del Nord, ricevendo le prime cospicue donazioni da parte di nobili e regnanti e l’adesione di un consistente numero di nuovi Cavalieri che, per la maggior parte, si imbarcarono per la Terrasanta. Altri rimasero in Europa per organizzare la nascente struttura dell’Ordine.

Ebbe, così, inizio la meravigliosa avventura dell’Ordine del Tempio, in onore del quale Bernardo di Chiaravalle nel 1132 compose l’opera “De laude novae militia”, con la quale, tra l’altro, giustifica la guerra santa contro gli infedeli e tesse gli elogi e le virtù della nuova cavalleria.

Le donazioni si susseguono a ritmo incessante e l’Ordine pian piano si trasforma in una poderosa struttura organizzativa preposta al reclutamento di uomini in armi e al reperimento di mezzi logistici (armi, animali, vettovaglie, ecc.) da inviare in Terrasanta e nella penisola iberica per sostenere gli stati latini nella loro incessante lotta contro gli infedeli.

Nel 1135, in occasione del Concilio di Pisa, papa Innocenzo II riconobbe e ratificò con proprio atto la Regola latina, già approvata dal Concilio di Troyes, aggiungendovi la lista delle feste religiose che i Cavalieri templari avrebbero dovuto osservare con particolare cura.

Il 29 gennaio 1139, ad opera dello stesso Innocenzo II, venne promulgato il “privilegio” (2) chiamato “Omne datum optimum”, con il quale la Santa sede fece ampie concessioni ai Templari, fra cui quello della completa autonomia dell’Ordina dalle gerarchie ecclesiastiche, secolari e regolari, compreso il Patriarca di Gerusalemme, restando il Tempio subordinato esclusivamente all’autorità del Papa. L’Ordine fu contestualmente esentato dal pagamento delle decime, potè disporre di propri cappellani e, al fine di evitare disdicevoli contatti “con moltitudini di uomini e una folla di donne, con il pretesto di andare in chiesa”, ebbe la facoltà di aprire oratori in cui tenere i servizi religiosi e per seppellirvi i propri confrati o gli appartenenti alla comunità degli stessi.

A tale privilegio fece seguito quello denominato “Milites templi” (promulgato da Papa Celestino II il 9 gennaio 1144). Con questo atto fu imposto al clero di assicurare protezione e sostegno ai Cavalieri templari, ai fedeli furono promesse speciali indulgenze per le donazioni fatte all’Ordine e ai Cavalieri templari fu concesso di potere effettuare nelle loro chiese, una volta l’anno, questue e raccolte di denaro da destinare alla loro causa.

Il 7 aprile 1145 papa Eugenio III, da Civita Castellana promulgò l’ulteriore privilegio chiamato “Militia Dei”, con il quale vennero confermate le prerogative concesse dai Papi precedenti in materia di autonomia dal clero ecclesiastico e secolare, di raccolta di decime, di edificazione di cappelle religiose e realizzazione, nelle aree di pertinenza, di cimiteri per il seppellimento dei confratelli e del personale che operava al loro servizio. Con detto privilegio, inoltre, la protezione apostolica concessa precedentemente a favore dei Cavalieri venne estesa anche ai loro familiari, al personale dipendente dalle loro case ed ai beni da questi posseduti.

Infine, papa Eugenio III, in occasione del Capitolo Generale dell’Ordine svoltosi a Parigi nel 1147, cui partecipò personalmente, concesse ai Cavalieri templari l’autorizzazione a portare sulla spalla sinistra del mantello la croce patente di colore rosso vermiglio.

Il privilegio denominato “Omne datum optimum”, dopo la Regola latina approvata dal Concilio di Troyes, costituisce per l’Ordine l’atto giuridico più importante, dotandolo degli strumenti giuridici per rafforzare la propria struttura organizzativa, resa libera da qualunque tipo di vincolo di sudditanza tipico dell’epoca.

I successivi atti pontifici, ancorché importanti per l’Ordine, sostanzialmente confermarono le fondamentali concessioni contenute nel privilegio Omne datum optimum”, aggiungendovene qualche altro di minore importanza.

Il capitolo generale dei Templari tenutosi a Parigi 1147 Qui di seguito si riporta il testo in latino del privilegio chiamato “Omne datum optimum” nonché la relativa traduzione in italiano, effettuata dallo scrivente.

Roma, 30 agosto 2010 Filippo Grammauta

“OMNE DATUM OPTIMUM”

Innocentius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis filiis Roberto magistro religiose militie Templi quod Iherosolimis situm est, ejusque successoribus et fratibus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a patro luminum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio. Provide, dilecti in Domino filii, de vobis et pro vobis, omnipotentem Dominum collaudamus, quoniam in universo mundo vestra religio et veneranda institutio nuntiatur. Cum enim natura essetis filii ire et seculi voluptatibus dediti, nunc, per aspirantem gratiam, evangelii non surdi auditors effecti, relictis pompis secularibus et rebus propriis, dimissa etiam spatiosa via que ducit ad mortem, arduum iter quod ducit ad vitam, humiliter elegistis, atque ad comprobandum quod in Dei militia computemini signum vivifice cruces in vestro pectore assidue circumfertis. Accedit ad hoc quod tanquam veri Israelite atque instructissimi divini prelii bellatores, vere karitatis flamma succensi, dictum evengelium operibus adimpletis quod dicitur: majorem hac dilectionem nemo habet quam ut animam suam ponat quis pro animis [sic] suis; unde etiam, juxta summi Pastoris vocem, animas vestras pro fratribus ponere eosque ab incursoribus paganorum defensare, minime formidatis; et, cum nomine censeamini milites Templi, constituti estis a Domino catholice ecclesie defensores et inimicorum Xpisti impugnatores. Licet autem vestrum studium et laudanda devotio in tam sacro opere, toto corde et tota mente desudet. Nichilominus tamen universitatem vestram exortamur in Domino, atque, in peccatorum remissionem, auctoritate Dei et beati Petri, apostolorum principis, iam vobis quam servitoribus vestres injungimus, ut pro tuenda catholica ecclesia, et ea que est sub paganorum tyrannide, de ipsorum spurcitia eruenda, expugnandos inimicos crucis, invocato Xpisti nomine, intrepide laboretis. Ea etiam que de eorum spoliis ceperetis, fidenter in usus vestros convertatis, et, ne de his, contra velle vestrum, portionem alicui dare cogamini, prohibemus. Statuentes ut domus seu Templum, in quo estis, ad Dei laudem et gloriam, atque defensionem suorum fidelium, et liberandam Dei ecclesiam, congregati, cum omnibus possessionibus et bonis suis que inpresentiarum legitime habere cognoscitur, aut, in futurum, concessione pontificum, libertate regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante Domino, poterit adipisci, perpetuis futuris temporibus, sub Apostolice Sedis tutela et protectione consistat. Presenti quoque decreto sanctimus, ut vita religiosa que in vestra domo est, divina inspirante gratia, instituta, ibidem inviolabiter observetur, et fraters inibi omnipotenti Domino servientes, caste et sine proprio vivant, et, professionem suam dictis et moribus comprobantes, magistro suo aut quibus ipse preceperit, in omnibus et per omnia, subjecti et obedientes existant. Preterea quemadmodum domus ipsa hujus sacre vestre institutionis et ordinis fons et origo esse promeruit, ita nichilominus omnium locorum ad eam pertinentium caput et magistra in perpetuum habeatur. Ad hec adjicientes, precipimus ut, obeunto te, dilecte in Domino fili Roberte, vel tuorum quolibet successorum, nullus ejusdem domus fratribus proponatur, nisi militaris et religiosa persona, que vestre conversationis habitum sit professa, nec ab aliis, nisi ab omnibus fratribus insimul vel a saniori ac puriori eorum parte qui proponendus fuerit, eligatur. Porro consuetudines, ad vestro religionis et officii observantiam, a magistro et fratribus communiter institutes, nulli ecclesiastice seculariove persone infringere vel minuere sit licitum.

Easdem quoque consuetudines a vobis aliquanto tempore observantas, et scripto firmatas, non nisi ab eo qui magister est, consentiente tamen saniori parte capituli, liceat immutari. Prohibemus autem et omnimodis interdicimus ut fidelitates, hominia sive juramenta, vel reliquas securitates, que a secularibus frequentantur, nulla ecclesiastica secularisve persona, a magistro et fratribus ejusdem domus exigere audeat. Illud autem scitoto quoniam, sicut vestra sacra institutio et religiosa militia, divina est providentia stabilita, ita nichilominus nullius vite religiosioris obtentu ad locum alium vos convenit transvolare: Deus enim qui est incomutabilis et eternus, mutabilia corda non approbat, sed pocius sacrum propositum semel inceptum perduci vult usque in finem debite accionis. Quot et quanti sub militari cingulo et clamyde terreni imperii Domino placuerunt, sibique memoriale perpetuum reliquerunt? Quot et quanti, in armis bellicis constituti, pro testamento Dei et paternarum legum defensione, suis temporibus, fortiter dimicarunt, atque manus suas in sanguine infidelium Domino consecrantes, post bellicos sudores, eterne vite bravium sunt adepti? Videte itaque vocationem vestram, fraters, iam milites quam servientes, atque juxta apostolum, unusquisque vestrum, in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat; ideoque fraters vestros, semel devotos atque in sacro collegio receptos, post factam in vestra militia professionem, et habitum religionis assumptum, revertendi ad seculum nullam habere precipimus facultatem. Nec alicui eorum fas sit, post factam professionem, semel assumptam crucem Dominicam et habitum vestre professionis abicere, vel ad alium locum seu etiam monasterium, majoris sive minoris religionis obtentu, invitis seu inconsultis fratribus aut eo qui magister extiterit, liceat transmigrare nullique ecclesiastice secularive persone ipsos suscipiendi aut retinendi licentia pateat. Et quoniam qui sunt defensores ecclesie, de bonis ecclesie debent vivere ac sustenari, de rebus mobilibus vel se moventibus seu de quibuslibet que ad vestram venerabilem domum pertinent, a vobis decimas exigi, contra voluntatem vestram, omnimodis prohibemus. Ceterum decimas quas, consilio et consensu episcoporum de manu clericorum vel laicorum, studio vestro extrahere poteritis, illas etiam quas, consentientibus episcopis et eorum clericis, acquiretis, vobis auctoritate apostolica confirmamus. Ut autem ad plenitudinem salutis et curam animarum vestrarum nichil vobis desit, et ecclesiastica sacramenta et divina officia vestro sacro collegio commodius exhibeantur, simili modo sancimus, ut liceat vobis honestos clericos et sacerdotes, secundum Deum, quantum ad vestram scientiam, ordinatos, undecumque ad vos venientes, suscipere, et tam in principali domo vestra quam etiam in obedientits et locis sibi subditis, vobis habere. Dummodo si e vicino sunt, eos a propriis episcopis expetatis, idemque nulli alii professioni vel ordini teneantur obnoxii. Quod si episcopi eosdem vobis concedere forte noluerint, nichilominus tamen eos suspiciendi et retinendi auctoritate sancta Romane ecclesie habeatis. Si vero aliqui horum, post factam professionem, turbatores religionis vestre aut domus, vel etiam inutiles apparuerint, liceat vobis eos, cum saniori parte capituli amovere, ejisque tanseundi ad alium ordinem, ubi, secundum Deum vivere voluerint, licentiam dare et loco ipsorum alios idoneos substituere; qui etiam unius anni in vestra societate spatio probentur, quo peracto, si mores eorum hoc exegerint, et ad vestrum servitium utiles inventi fuerint, tunc demum professionem faciant regulariter vivendi et magistro suo obediendi, ita ut eundem victum et vestium vobiscum habeant necnon lectisternia, excepto eo quod clausa vestimenta portabunt. Sed nec ipsis liceat de capitulo vel cura domus vestre se temere intromittere, nisi quantum a vobis eis fuerit injunctum; curam quoque animarum tantum habeant quantum a vobis fuerint requisiti; preterea nulli persone extra vestrum capitulum sint subjecti tibique, dilecte in Domino fili Roberte, tuisque successoribus tanquam magistro et prelato suo, in omnibus et per omnia obedientiam deferant. Precipimus insuper ut ordinationes eorumdem clericorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi a quocumque volueritis, catholico suscipiatis episcopo, siquidem catholicus et gratiam apostolice sedis habuerit, qui nimirum nostra fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Eosdem autem pro pecunia predicare aut lucro, vosque pro hujusmodi causa ad predicandum mittere prohibemus, nisi forte magister Templi, qui pro tempore fuerit, certis ex causis id faciendum esse providerit. Quicumque sane ex his in vestro collegio suscipientur stabilitatem loci, conversionem morum, seque militaturos Domino, diebus vite sue, sub obedientia magistri Templi, posito scripto super altare, in quo contineantur ista, promittent. Salvo quoque episcopis jure episcopali, tam in decimis quam in oblationibus et sepulturis, nichilominus concedimus facultatem, in locis sacro Templo collatis, ubi familia vestra habitat, oratoria construere, in quibus utique ipsa divina officia audiat ibique, si quis ex vobis vel ex eadem familia mortuus fuerit, tumuletur. Indecens enim est et animarum periculo proximum, religiosos fraters, occasione adeunde ecclesie, se virorom turbis et mulierum frequentie immiscere. Decernimus insuper auctoritate apostolica, ut, apud quemcumque locum vos venire contigerit, ab honestis atque catholicis sacerdotibus penitentiam, unciones seu alia quelibet sacramenta ecclesiastica suscipere liceat, ne forte ad preceptionem spiritualium bonorum vobis quippiam deesse valeat. Quia vero omnes in Xpisto unum sumus,

Et non est personarum differentia apud Deum, tam remissionis peccatorum quam alterius beneficeintie, atque apostolice benedictionis que vobis indulta est, etiam familias et servientes vestros volumus esse participes. Nulli ergo hominum liceat, predictum locum temere perturbare aut ejus possessions aufferre vel ablatas retinere, minuere aut alilquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur vestris atque aliorum Dei fidelium usibus omnimodis profutura. Si quis igitur hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonitus nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Ihesu Xpisti alienus fiat atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Conservantes autem hec omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus benedictionem et gratiam consequantur.

Amen.

Rota

Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss.

Ego Egidius Tusculanis episcopus ss.

Ego Gregorius presbiter cardinalis tituli Apostolorum ss.

Ego Petrus presbiter cardinalis tituli Susanne ss.

Ego Conradus Sab(inensis) episcopus ss.

Ego Theodewinus sancto Rufine episcopus ss.

Ego Pettrus presbiter cardinalis tituli sancti Marcelli ss.

Ego Albericus Hostiensis episcopus ss. 13

Ego Comes presbiter cardinalis tituli Eudoxie ss.

Ego Matheus presbiter cardinalis tituli Eudoxie ss.

Ego Gerardus presbiter cardinalis tituli sancte cruces in Iherusalem ss.

Ego Anselmus presbiter cardinalis tituli sancti Laurentii in Lucina ss.

Ego Lutifridus presbiter cardinalis Vestine ss.

Ego Luchas presbiter cardinalis tituli sanctorum Iohannis et Pauli ss.

Ego Grisogonus presbiter cardinalis sancte Praxedis ss.

Ego Martinus presbiter cardinalis tituli sancte Sable ss.

Ego Gregorius presbiter cardinalis tituli sancte Balbine ss.

Ego Gregorius diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi ss.

Ego Adenulfus diaconus cardinalis sancte Marie in Cosmidia ss.

Ego Guido diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani ss.

Ego Vassalus diaconus cardinalis sancti Eustachii juxta Templum Agrippe ss. Datum Laterani per manum Imerici sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, iiii kalendas aprilis, indicione ii, incarnationis Dominice anno

MCXXXVIIII, pontificatus vero domni Innocencii pape II anno X.

“OMNE DATUM OPTIMUM”

Innocenzo (1) vescovo, servo dei servi di Dio. Al diletto figlio Roberto (2), maestro dell’ordine religioso del Tempio che si trova a Gerusalemme, e ai suoi seguaci e fratelli, sia a quelli attuali che quelli futuri. Ogni ricompensa ottima e ogni bene perfetto viene dall’alto, discendendo dal Padre della Luce, presso il quale non vi è nessun cambiamento e nessuna vicissitudine che possano passare in secondo piano. Con sollecitudine, diletti figli nel Signore, lodiamo Dio onnipotente per voi e per conto vostro, giacché il vostro ordine religioso e la vostra veneranda istituzione è conosciuta in tutto il mondo. Anche se, di natura, eravate figli dell’ira e dediti ai piaceri della vita, ora, per grazia ispiratrice, siete diventati attenti ascoltatori del Vangelo, dopo aver rinunciato alla mondana ostentazione e alla proprietà privata, anzi, avendo abbandonato il largo sentiero che conduce verso la morte, umilmente avete scelto la via che conduce alla vita, e per comprovare l’appartenenza alla milizia di Dio, portate assiduamente sul vostro petto il segno della vivificante croce. A ciò si aggiunga il fatto che voi, proprio come veri Israeliti e abili combattenti nella guerra santa, siete accesi dalla fiamma della carità e date corpo, con le vostre azioni, alla parola del Vangelo che dice: “Nessuno ha amore più grande di chi pone la propria anima al servizio dell’anima dei suoi”, per cui, secondo le parole del grande Pastore, non avete paura di porre le vostre anime al servizio dei vostri fratelli e di difenderli dagli attacchi dei pagani. Inoltre, dal momento che siete noti con il nome di Cavalieri del Tempio, siete stati nominati dal Signore difensori della Chiesa cattolica e aggressori dei nemici di Cristo. Pertanto è lecito che esercitiate, con tutto il cuore e con tutta la mente, la vostra ricerca e la lodevole devozione in un atto sacro. Tuttavia, incoraggiamo la vostra impresa nel Signore e, per la remissione dei vostri peccati, con l’autorità di Dio e di San Pietro, Principe degli Apostoli, esortiamo voi ed i vostri servitori, ad intraprendere la lotta, invocando il nome di Cristo, contro i nemici della croce, per proteggere la Chiesa cattolica e coloro che stanno sotto la tirannia dei pagani, e salvarli dalla loro sporcizia. Quanto al bottino che conquisterete loro, potete tranquillamente disporne a vostro piacimento e proibiamo che qualcuno possa reclamarne una parte.

Si stabilisce che la casa o il Tempio in cui dimorate, a lode e gloria di Dio e per la difesa dei suoi fedeli, ed anche per la liberazione della Chiesa di Dio, con tutti i beni e possedimenti che risulta legittimamente possedere al momento attuale o acquisiti in futuro, attraverso concessioni dei vescovi, la generosità di re e principi, donazioni di fedeli o in qualsiasi altro modo, con l’aiuto di Dio, possa acquisire, è posto sotto la tutela e la protezione della Sede Apostolica per tutti i tempi a venire. Con il presente decreto stabiliamo inoltre che la vita religiosa che è stata istituita nella vostra casa, ispirata dalla grazia divina, deve essere osservata senza alcuna violazione, ed i fratelli che servono il Signore devono ivi vivere castamente, senza beni personali e, onorando la loro professione con le parole e la morale, sono soggetti e obbedienti in tutto e per tutto al loro maestro e a coloro che egli comanda. Inoltre, dato che questa casa e la sua santa istituzione si sono meritate questo provvedimento, essa deve essere sempre considerata la principale e a capo di tutte le altre che ne fanno parte. Inoltre, stabiliamo che dopo di te, Roberto, nostro amato figlio nel Signore, o di qualunque tuo successore, non venga accolto in questa casa alcun fratello se non è un militare e persona religiosa, che non abbia interesse per il vostro ordine, né venga eletto da altri se non da tutti i fratelli, o proposto dalla parte migliore e più pura di loro. D’ora in poi a nessun ecclesiastico o laico sia lecito violare o porre limiti all’osservanza della regola e degli statuti approvati dal maestro assieme agli altri fratelli. Quelle stesse consuetudini che osservate da qualche tempo, e che sono state fissate in forma scritta, non possono essere modificate da alcuno se non dal maestro, ed in ogni caso con il consenso della migliore parte del capitolo.

Di contro, proibiamo e vietiamo in tutti i modi possibili che nessun ecclesiastico o laico osi esigere dal maestro, dai fratelli e dalla loro istituzione, qualsiasi fedeltà, omaggio, giuramenti o altre forme di sottomissione spesso utilizzate dai secolari. Allo stesso tempo stabiliamo che, dal momento che la vostra sacra istituzione e la sacra milizia sono state volute dalla divina provvidenza, non è consentito modificare il vostro assetto con il pretesto di una vita più religiosa; perché Dio, che è in realtà immutabile ed eterno, non approva il cuore incostante, ma vuole piuttosto che attuiate il sacro piano che vi siete proposto, in tutto e per tutto.

Quanti sono stati e quanto sono stati grandi gli uomini in abito militare e cinti del potere terreno, che piacquero al Signore, che hanno lasciato perpetua memoria? Quanti sono stati, e quanto sono stati grandi gli uomini, armati per dare battaglia, che nel loro tempo hanno coraggiosamente combattuto per dare testimonianza di Dio e difendere le leggi dei loro padri, consacrando le mani al Signore nel sangue degli infedeli, e dopo il sudore della battaglia hanno ricevuto il premio della la vita eterna? Pertanto, vista la vostra vocazione, fratelli siete, di conseguenza, allo stesso tempo cavalieri e servitori e, come dice l’Apostolo: “Lasciate che ognuno di voi rimanga nella vocazione in cui è stato chiamato”. Quindi stabiliamo che non è data alcuna facoltà ai fratelli, una volta che sono stati accolti nel sacro ordine, di ritornare alla vita secolare dopo aver fatto parte del vostro ordine e di averne indossato l’abito religioso. E non è lecito ad alcuno, dopo aver fatto parte della vostra istituzione, rinunciarvi dopo avere assunto la croce del Signore e l’abito della vostra professione, né è consentito trasferirsi in un altro luogo, fosse anche un monastero, con il pretesto di volere praticare una maggiore e nuova vita religiosa se i fratelli o il maestro non lo hanno consentito o non sono stati consultati, fermo restando che nessun ecclesiastico o laico ha la facoltà di accettarli o di trattenerli.

E poiché i difensori della Chiesa deve vivere ed essere sostenuti con i beni della Chiesa, noi, con ogni mezzo, vietiamo l’esazione delle decime contro la vostra volontà su tutti i beni mobili e immobili e tutto ciò che appartiene alla vostra veneranda casa.

Inoltre, con autorità apostolica, vi confermiamo le decime che potete ricavare dal vostro impegno, con il consiglio ed il consenso dei vescovi dalle mani di chierici e laici, e anche quelle che potete ottenere, consenzienti i vescovi e i loro chierici. E perché nulla manchi alla totale salvezza e alla cura delle vostre anime, e possiate accedere comodamente ai sacramenti della Chiesa santa e ai divini uffici del vostro sacro ordine, allo stesso modo stabiliamo che vi è permesso ricevere preti onesti e chierici che hanno ricevuto l’ordinazione in Dio, secondo quanto di vostra conoscenza, da qualunque parte provengano, sia presso la vostra casa capitana che in quelle da essa dipendenti. A condizione che, se sono del circondario, e ne sia richiesto dai loro vescovi, non tengano un atteggiamento ostile nei confronti di qualsiasi altra istituzione o ordine. Ma se per caso i vescovi non fossero disposti a concederveli, in nessun modo avete il diritto di riceverli e mantenere loro l’autorità della Santa Romana Chiesa. Se, tuttavia, alcuni di loro, dopo aver fatto la professione, si appalesano essere facinorosi nel vostro ordine o in una casa, o semplicemente non utili, siete autorizzati a rimuoverli e dare loro licenza di trasferimento a un diverso ordine in cui desiderano condurre una vita pia, e sostituirli con altri uomini adatti. Questi, tuttavia, devono essere provati all’interno della vostra comunità per un anno, dopo di che, se danno buona prova del loro comportamento, ed essi si sono dimostrati utili per il vostro servizio, poi finalmente possono vivere secondo la regola e obbedendo al loro Maestro, in modo che, come voi, essi possano ricevere lo stesso cibo e vestiti, così come il letto, ad eccezione degli indumenti che l’usura rende inutilizzabili. Ma agli stessi non deve essere concesso di partecipare ai capitoli o gestire le vostre case, a meno che non sia da voi imposto.; essi avranno anche cura delle vostre anime, secondo quanto loro richiederete. Inoltre, non sono soggetti a nessuno al di fuori del vostro Capitolo e tutti devono obbedienza in tutto e a te, Roberto, mio amato figlio nel Signore, e ai tuoi successori, come i loro superiori e prelati.

Oltre a ciò stabiliamo anche di lasciare le ordinazioni dei chierici che fossero ritenuti degni dei sacri ordini ad un vescovo cattolico, se pure lui è cattolico e gode della grazia della Sede Apostolica, il quale, senza dubbio sostenuto dalla nostra autorità, concede ciò che gli è richiesto. Allo stesso tempo vietiamo a questi religiosi di predicare per denaro o per profitto o di mandarli a predicare per la stessa finalità, a meno che il maestro del Tempio non ritenga che ciò si possa fare, per un determinato periodo, per specifiche finalità.

E chi fra questi viene accettato nella vostra istituzione, deve promettere di restarvi stabilmente, di adeguare le sue abitudini e di lottare per il Signore ogni giorno della sua vita, obbedendo al maestro del Tempio, dopo aver deposto sull’altare una garanzia scritta di tale promessa. Fatti salvi i diritti episcopali dei vescovi, tanto in materia di decime, quanto per i servizi religiosi e di sepoltura, vi concediamo altresì concedere il permesso di costruire nelle aree collegate al sacro Tempio, dove risiede la vostra comunità, oratori in cui tenere i servizi religiosi e, se uno di voi o della vostra comunità dovesse morire, esservi sepolto. Infatti è disdicevole, e costituisce pericolo per le anime chiare, se i frati dell’ordine si fondono con moltitudini di uomini e una folla di donne, con il pretesto di andare in chiesa. Decretiamo inoltre, con autorità apostolica, che in qualunque posto vi capiti di arrivare, vi sia lecito ricevere i sacramenti della confessione, l’unzione e qualunque altro sacramento ecclesiastico da parte di sacerdoti onesti e cattolici, per timore che qualcosa vi manchi nella partecipazione ai doni spirituali. Perché in realtà siamo tutti uniti in un solo Cristo, e non vi è alcuna distinzione davanti a Dio, sia nella remissione dei peccati e in altri benefici, e ci auguriamo che la benedizione apostolica che vi è stata concessa, sia estesa ai vostri familiari e alle persone che sono al vostro servizio. Pertanto, a nessuno è concesso di arrecare danno al suddetto luogo o di impossessarsi dei suoi possedimenti, di mantenere i beni che gli sono stati tolti, ridotti o sottoposti ad altre vessazioni, ma devono essere tenuti integri per essere usati, in ogni modo possibile, per il bene del vostro ordine e degli altri fedeli di Dio. Pertanto, se qualcuno, conoscendo questo nostro decreto, tenta di agire avventatamente contro di esso e, dopo essere stato ammonito per la seconda volta e la terza, e non adeguatamente corretto la sua colpa, egli perde la dignità e la potestà dell’onore, si troverà accusato di avere commesso ingiustizia davanti al tribunale divino e di essere indegno del santissimo corpo e del sangue di nostro Dio, Signore e Salvatore Gesù Cristo, e anche di essere oggetto di vendetta grave a sentenza definitiva. Invece, coloro che osservano questi precetti, otterranno la benedizione e la grazia di Dio onnipotente e dei beati Apostoli Pietro e Paolo. Amen.

Rota (3)

Io sottoscritto Innocenzo, vescovo della chiesa cattolica.

Io sottoscritto Egidio, vescovo di Tuscolo.

Io sottoscritto Gregorio, cardinale prete del titolo degli Apostoli.

Io sottoscritto Pietro, cardinale prete del titolo di S. Susanna

Io sottoscritto Corrado, vescovo di Sabina.

Io sottoscritto Teodemiro, vescovo di S. Rufino.

Io sottoscritto Pietro, cardinale prete del titolo di S. Marcello.

Io sottoscritto Alberico, vescovo di Ostia.

Io sottoscritto Comes, cardinale prete del titolo di S. Eudossia. 18

Io sottoscritto Matteo, cardinale prete del titolo di Santa Eudossia.

Io sottoscritto Gerardo, cardinale prete del titolo di santa croce in Gerusalemme.

Io sottoscritto Anselmo, cardinale prete del titolo di S. Lorenzo in Lucina.

Io sottoscritto Loffredo, cardinale prete di Vestina.

Io sottoscritto Luca, cardinale prete del titolo dei santi Giovanni e Paolo.

Io sottoscritto Grisogone, cardinale prete di santa Prassede.

Io sottoscritto Martino, cardinale prete del titolo di santa Sabella.

Io sottoscritto Gregorio, cardinale prete del titolo di santa Balbina.

Io, Gregorio, ss. Cardinale diacono dei santi Sergio e Bacco.

Io sottoscritto Adinolfo, cardinale diacono di santa Maria in Cosmidia.

Io sottoscritto Guido, cardinale diacono dei santi Cosma e Damiano.

Io sottoscritto Vassallo, cardinale diacono di sant’Eustachio presso il Tempio di Agrippa.

Dato in Laterano, per mano di Imerico, cardinale diacono e cancelliere della Chiesa romana, il quarto giorno prima delle calende di aprile, indizione seconda, dell’anno dell’incarnazione del Signore 1139, decimo anno del pontificato di nostro Signore Papa Innocenzo II.

Traduzione: Filippo Grammauta

NOTE

1). Innocenzo II, al secolo Gregorio Papareschi, fu eletto papa immediatamente dopo la morte di Onorio II, ad opera del gruppo di Cardinali che faceva riferimento alla famiglia Francipane. La fazione opposta, guidata dalla famiglia Pierleoni, non accettò l’elezione e fece eleggere dagli altri Cardinali un componente della propria famiglia, Piero Pierleoni, che assunse il nome di Anacleto II. I due Papi si combatterono aspramente, coinvolgendo diversi sovrani d’Europa, fino alla morte di Anacleto II, da molti considerato antipapa, avvenuta il 25 gennaio 1138. La famiglia Pierleoni, al suo posto elesse il Cardinale Gregorio, che assunse il nome di Vittore IV. Questi, però, accettando le sollecitazioni di Bernardo di Chiaravalle, il 29 aprile dello stesso anno si dimise, riconoscendo Innocenzo II come legittimo papa. Quest’ultimo morì il 24 settembre 1143 e fu sepolto in Laterano.

2). Robert de Cràon fu eletto Maestro dell’Ordine del Tempio nel 1136/1137 alla morte di Hughues de Payns (23 maggio 1136) e fu il secondo Maestro dell’Ordine. Il nonno, Roberto de Bourgogne, era parente dei Capetingi. Il padre era diventato Signore di Cràon sposando Domizia de Vitrè. Figlio minore della coppia, ebbe l’opportunità di aderire al Tempio nel 1126, in Terrasanta. Tornato in Europa nel 1132, nel 1136 assunse il grado di Siniscalco del Tempio. 19 Morì il 13 gennaio 1149. Durante la sua maestranza la Regola latina approvata dal Concilio di Troyes fu tradotta in francese.

3). Spazio destinato all’apposizione della “Rota”, cioè il simbolo con il quale i papi sottoscrivevano il “Privilegi” o le “Bolle concistoriali”. La “Rota” era rappresentata da due cerchi concentrici; quello centrale veniva diviso in quattro quadranti da una croce, in ciascuno dei quali di solito venivano riportati, per esteso o per sigla, i nomi degli apostoli Pietro e Paolo ed il nome del pontefice. All’interno della corona circolare formata dai due cerchi concentrici veniva invece riportato il motto del pontefice.

Rota di Leone IX (1049-1054) Rota di Innocenzo III (1198-1216)


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