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Statuti e le istituzioni gerarchiche della casa del Tempio

148 – 155: Dell’accampamento


148. Quando il gonfaloniere si ferma nel luogo designato, i fratelli devono piantare le tende intorno alla cappella e fuori dalle funi, ciascuno insieme ai propri commilitoni. E dopo aver piantato le tende occorre riporvi l’equipaggiamento; dopodiché ciascun cavaliere individuerà una zona destinata ed accogliere il proprio seguito. Ma nessuno deve prendere posto finché non si levi il grido: <<Signori fratelli, accampatevi, in nome di Dio>>. E finché il maresciallo non abbia preso posto; prima di ciò devono essere piantate solo le tende del maestro, la cappella, la tenda della mensa e la tenda del commendatore della provincia; e se un fratello prende posto senza averne avuto il permesso, il maresciallo può toglierlo e assegnarlo a chi più gli piace. E ognuno deve pendere posto nella cappella, così come in chiesa, ovvero fra la porta e il centro, poiché più avanti darebbe noia al prete, e per tale motivo è proibito. E quando si celebrano le ore, se un fratello si avvede che manca quello che occupa il posto accanto al suo, deve andare a cercarlo.
149. Nessun fratello deve mandare il proprio scudiero in cerca di legna o foraggio senza esserne autorizzato, a meno che lo scudiero non rimanga tanto vicino da essere in grado di sentire l’allarme. E gli scudieri devono le loro selle con schiavine o stuoie o altro ancora, e non devono trasportare sassi senza esserne autorizzati. Nessun fratello deve farsi portare la sella da combattimento senza averne ricevuto l’ordine. Se un fratello ha due scudieri ne può far allontanare solo uno e solo all’interno del campo o nelle sue immediate vicinanze, in modo da poterne disporre se è necessario. Se un fratello per svagarsi esce dall’accampamento, deve rimanere tanto vicino da essere in grado di sentire il grido d’allarme o la campana. E tutti i fratelli della casa, durante il tempo di guerra, non devono uscire a cavallo e se escono devono osservare le norme suddette; né in tempo di guerra, né in tempo di pace, i fratelli possono allontanarsi per più di una lega; e nessun fratello può cavalcare senza stivali o, durante il giorno, nel periodo compreso fra due pasti, senza averne avuto il permesso. Il banditore e il responsabile delle scorte di granaglie, devono accamparsi insieme al gonfaloniere, e le consegne che grida il banditore valgono tanto per lui quanto per colui che gli ordina di dare l’allarme.
150. Quando, nell’accampamento, viene annunciata la distribuzione dei viveri, i fratelli si devono allacciare il mantello e, tranquillamente e in silenzio, una dopo l’altro, andare a ritirare quanto è offerto in nome di Dio; e se un laico o un fratello che non vive nell’accampamento dona loro del cibo, devono presentarlo al vivandiere e non accettarlo senza esserne autorizzati. E se il vivandiere decide di accettare quel cibo, possono mangiarlo o donarlo a loro piacimento; ma è meglio che il vivandiere restituisca loro il cibo, piuttosto che tenerlo per sé. E se vi sono fratelli che, infermi, mangiano cibo nell’infermeria, i fratelli che dividono la loro tenda devono mangiare in modo tale da non far soffrire loro alcuna privazione.
151. Ogni fratello può invitare nella propria tenda un uomo valoroso, meritevole di tale onore, giunto in visita o di passaggio nei pressi dell’accampamento; e il vivandiere deve distribuire ai fratelli razioni tanto generose che tutti coloro che alloggiano nell’accampamento devono averne in abbondanza, in onore del valoroso ospite; e ciò vale per il balivo come per gli altri. I fratelli del convento non devono andare a caccia di cibo, sia esso per la casa o per altri, ad eccezione delle erbe dei campi, dei pesci, degli uccelli e della selvaggina, se riescono a procurarseli senza cacciare; poiché la caccia è proibita dalla regola1. Nessun fratello deve tenere viveri nel proprio alloggiamento, oltre a quelli che gli vengono consegnati, a meno che non abbia ricevuto il permesso. E quando il vivandiere predispone i pezzi di carne da distribuire ai fratelli, non deve mettere insieme due parti di cibo, né due anche, né due spalle, ma deve suddividere le diverse parti nel modo più imparziale possibile.
152. Prima di far chiamare i fratelli alla sua tenda per distribuire loro le razioni, il vivandiere deve avvisare il sergente del maestro; e quando il sergente va a prendere la razione del maestro, il vivandiere gli deve dare la parte migliore; ma i compagni del maestro ricevono la loro razione di viveri stando in fila come gli altri.
Non è opportuno che il vivandiere regali qualcosa a uno dei fratelli dell’accampamento, a meno che non sia infermo; conviene piuttosto che dia a ciascuno in modo equanime, ma se uno è infermo può dargli due o tre pezzi della carne migliore, e quando i sani ricevono un solo piatto i malati devono riceverne due; e il vivandiere deve dare queste razioni ai sani e ai malati che stanno in fila dinanzi a lui. E quando i sani ricevono due pezzi di carne, i malati devono averne tre o più; e quando i sani ricevono un solo piatto, i malati non devono averne meno di due.
153. Le porzioni di carne dei fratelli del convento devono essere tali che con gli avanzi di due fratelli si possano nutrire due poveri. E dalle porzioni di due fratelli si devono poter ricavare tre porzioni dei turcopoli; e con due porzioni dei turcopoli si devono poter fare le porzioni di tre sergenti.
Le razioni devono essere uguali. Durante i digiuni i fratello avranno due misure di vino a testa; negli altri giorni cinque misure ogni due fratelli, e tre misure ogni due turcopoli; lo stesso per le razioni di olio. Ciò vale anche per le province di Tripoli e Antiochia.
154. Nessun fratello deve richiedere manifestamente un cavallo, un mulo o altro, a meno che non si tratti di una cosa di poco conto; e se un fratello ha un cavallo recalcitrante o bizzoso, o che s’impenna e lo disarciona, ne deve informare il maresciallo o fare in modo che il maresciallo ne sia informato; e se la cosa corrisponde al vero, il maresciallo, se può, gliene assegna un altro. Ma se il maresciallo non intende sostituire l’animale,il fratello può andare a piedi e non montare il cavallo; e il maresciallo non può in alcun modo imporgli di montarlo, se non intende farlo.
155. Quando viene dato l’allarme nell’accampamento, coloro che sono vicino al banditore devono uscire da quella parte, prendendo con sé scudi e lance, mentre gli altri fratelli devono raggiungere la cappella per ascoltare gli ordini che vengono impartiti. Se l’allarme viene dato fuori dell’accampamento, nessuno deve muoversi senza permesso, neppure in presenza di leoni o altre fiere.

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